REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10310 del 2010, proposto
da:
IANIERI ANTONIO, DELLA PELLE CAMILLA IRMA, DI PRETORO FLORIA,
FERRARI LILIANA, PALANZA ALBERTO e VITACOLONNA GIULIABA,
rappresentati e difesi dall'avv. Costanzo Dal Pozzo, con
domicilio eletto presso Sabrina Primavera in Roma, via Nomentana,
n. 909;
contro
COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI
DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
SUB-COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO
DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante in carica, non costituito in
giudizio;
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza, con
domicilio eletto presso Antonio Ruggero Bianchi in Roma, via
Leonardo Greppi, n.77;
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI LANCIANO, VASTO, CHIETI, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio
eletto presso Rosaria Russo Valentini in Roma, c.so Vittorio
Emanuele II, n. 284;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA:
SEZIONE I n. 00415/2010, resa tra le parti, concernente dell'
ordinanza sospensiva del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n.
00415/2010, resa tra le parti, concernente ATTUAZIONE PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad
acta, della Regione Abruzzo e dell’Azienda Sanitaria Locale N. 2
di Lanciano, Vasto, Chieti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale, presentata dalla parte
ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 il
Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Dal
Pozzo, Referza, Russo Valentini e l’avvocato dello Stato Luca
Ventrella;
Ritenuto che all’esame proprio della fase cautelare non sembrano
del tutto sfornite di fondamento le perplessità sollevate dagli
appellanti nei confronti degli atti di chiusura dell’Ospedale di
Guardiagrele in ordine alla mancata o insufficiente
considerazione, quanto alla sufficienza ed all’adeguatezza delle
misure alternative predisposte (con riferimento soprattutto ai
presidi attivabili ed al Punto di Pronto Intervento H24), della
particolare conformazione del territorio, dei comuni afferenti
al bacino di utenza della struttura ospedaliera, della effettiva
rapida raggiungibilità degli ospedali vicini soprattutto nel
periodo invernale nonché della popolazione residente nel bacino
territoriale dell’Ospedale di Guardiagrele, formata per la
maggior parte da soggetti ultrasessantacinquenni;
Considerato che i contrapposti interessi in gioco possono essere
opportunamente contemperati ordinando il riesame degli atti
impugnati alla luce dei motivi di censura sollevati, con
particolare riguardo a quelli attinenti al prospettato difetto
di istruttoria;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10310/2010) e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame, nei
sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14
gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
POSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO |