A De Sanctis, per gli effetti negativi che tale
opera provoca su 2Km di fiume, appaiono inconcepibili i pareri
rilasciati nel 2004, affermando che tali autorizzazioni risalenti ad una
data così remota, devono essere considerate scadute in quanto hanno
durata quinquennale, nel tempo infatti, si possono instaurare altri
interessi di parte che devono ugualmente essere tutelati
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Comunicati Wwf | Il Gruppo su FB "Amici
dell'Aventino"
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Una delle immagini
allegate alla diffida del wwf, le schede di monitoraggio
dell'arta |
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Di seguito il contenuto integrale della lettera con
Prot.N. 09/2012 inviata il 16 Gennaio 2012 a: Servizio del
Genio Civile regionale di Pescara
Ufficio di Chieti - Via Asinio Herio - 66100 Chieti
Ufficio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo
Assessorato ai LL.PP. -Via Salaria Antica Est 27 – 67100
L'Aquila
Ufficio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo
Assessorato ai LL.PP. -Via Salaria Antica Est 27 – 67100
L'Aquila
Autorità di Bacino Regionale
via Verzieri, loc. Preturo - 67010 L'Aquila
Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della
Regione Abruzzo
Via Da Vinci 6 - 67100 L'Aquila
Comitato Beni Ambientali della Regione Abruzzo
Via Da Vinci 6 - 67100 L'Aquila
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l'Abruzzo
Monastero Agostiniano di S. Amico - via di S. Basilio, 2A
67100 L'Aquila
Comune di Gessopalena
Piazza Marino Turchi - 66010 Gessopalena (Ch)
Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale
Via delle Fratte Snc - 67100 L'Aquila
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale
Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti
Ministero dell'Ambiente
Direzione Conservazione della Natura – via Capitan
Bavastro 174 - 00154 Roma
Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche
Via Cristoforo Colombo 144 00154 Roma
e p.c.
Comune di Civitella Messer Raimondo
Via Majella 2 - 66010 Civitella Messer Raimondo |
OGGETTO: captazione del fiume Aventino – Loc.
Mulino Tozzi per 3.000 l/s – applicazione Direttive 60/2000/CE “Acque”,
43/92/CEE “Habitat” e 147/09/CEE - tutela della Lontra e di altre
specie protette - diffida e richiesta di riformulazione di pareri in
via di autotutela
L'associazione scrivente è venuta a conoscenza del progetto di
derivazione del Fiume Aventino in territorio del comune di Gessopalena,
loc. Mulino Tozzi, iniziativa che pare essere in una fase
estremamente avanzata.
In premessa l'associazione scrivente non può non ricordare come
complessivamente i fiumi della Regione Abruzzo siano in condizioni di
estrema sofferenza dal punto di vista ambientale e molto distanti dagli
obiettivi di qualità prescritti dalle normative comunitarie (attualmente
circa il 60% dei punti di captazione non rispetta gli obiettivi di
qualità fissati per il 2015). In tale contesto appare del tutto
incredibile che la Regione Abruzzo continui a rilasciare
autorizzazioni per derivazioni di tale portata (3000 l/s con massimo
di 5750 l/s e con deflusso residuo, in queste condizioni, pari a 1/9
della portata del fiume!), peraltro in uno dei pochi tratti fluviali
che, scorrendo in un territorio di grande valore paesaggistico, conserva
ancora una certa naturalità per quanto riguarda le sponde.
Entrando nel merito del progetto e delle autorizzazioni rilasciate si
osserva quanto segue:
a) appare del
tutto inconcepibile il parere positivo rilasciato dal Servizio
Qualità delle Acque della Regione Abruzzo (nota RA206311 del
03/11/2010) per le seguenti ragioni:
-il parere fa riferimento al mero rispetto del Deflusso Minimo Vitale
(620 l/s) calcolato dal Piano di Tutela delle acque adottato dalla
Regione per quella sezione. Intanto, la stessa metodologia di calcolo
adottata dalla Regione Abruzzo è stata oggetto di forti contestazioni,
anche in sede di prestigiosi consessi scientifici, poiché sarebbe stato
calcolato in maniera sostanzialmente difforme rispetto al metodo
dichiarato. In secondo luogo, i veri obblighi dettati dalla
Direttiva 60/20000/CE “Acque” sono, da un lato, il rispetto degli
obiettivi di qualità (compresa la tutela dei caratteri di naturalità)
fissati per le diverse scadenze temporali e, dall'altro, il progressivo
miglioramento della qualità delle acque e il non deterioramento
(l'Art.4, recita infatti “gli Stati membri attuano le misure necessarie
per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici
superficiali”).
Ebbene, al momento del rilascio di questo parere, erano disponibili i
dati dei monitoraggi dell'ARTA per il 2008 e per il 2009 per tre punti
di prelievo, uno a monte e due a valle del punto di captazione proposto.
La classificazione dei punti di monitoraggio operata dall'ARTA ha
chiarito che, se il punto a monte ha rispettato l'obiettivo di qualità
“buono” in entrambi gli anni, per i punti di monitoraggio a valle si è
assistito ad uno scadimento della qualità, da “buono” a “sufficiente”,
in esplicito contrasto con gli obblighi comunitari. Questo scadimento,
si è realizzato proprio nel tratto interno al SIC “Lecceta di Casoli e
Bosco di Colleforeste”. L'analisi della serie storica dell'ARTA per
questi tre punti di monitoraggio è estremamente interessante.
Infatti, quello posto più a monte del punto di captazione è sempre nella
classe “buono” (in un anno addirittura nella classe “ELEVATO”, uno dei
pochissimi casi in Abruzzo!), segno del grande valore ambientale di
questo tratto di fiume. I due tratti a valle mostrano, invece, i
segni dell'impatto antropico con uno scadimento di classe nella metà
degli anni di monitoraggio (e, soprattutto, un ritorno allo stato
“sufficiente” nel 2009 in entrambe le stazioni a valle del punto di
captazione). E' del tutto evidente che la sottrazione della maggior
parte della portata inibisce e/o limita di gran lunga la capacità di
resilienza di un qualsiasi corpo d'acqua nel rispondere agli stress
ambientali e all'inquinamento (in questo caso si può ragionevolmente
ritenere che per il tratto captato le normali caratteristiche del fiume
saranno alterate, con ovvie ripercussioni anche a valle). La stessa ARTA
ha individuato, nella sua relazione annuale 2010 sullo stato di qualità
dei fiumi abruzzesi, nella sottrazione di acqua dagli alvei uno dei più
importanti fattori di peggioramento della qualità delle acque. Tutto
ciò diviene del tutto inaccettabile se si pensa che con lo stesso Piano
di Tutela delle Acque la Regione Abruzzo richiederà l'attivazione delle
deroghe agli obiettivi di qualità per i fiumi fissati dalla Commissione
Europea per il 2015. Si evidenzia, quindi, non solo l'attuale
inerzia nella risoluzione dei problemi di allineamento con gli obiettivi
di qualità dettati dalla UE ma addirittura appare, a nostro avviso,
sussistere un'azione proattiva volta a favorire interventi che
potenzialmente possono allontanare ulteriormente la Regione Abruzzo
dagli obiettivi di rispetto degli obblighi comunitari.
-La Direttiva Acque 60/2000/CEE prescrive che la gestione delle acque
deve tener conto dei valori naturalistici tutelati dalle Direttive
43/92/CEE “Habitat” e 409/79/CEE (ora 147/09/CE) “Uccelli”. Nel 2006 (e
nel 2007 la Regione Abruzzo è stata messa a conoscenza della cosa)
uno studio sul bacino del Fiume Sangro ha accertato la presenza di un
importantissimo nucleo di Lontra (Lutra lutra). Attualmente il
bacino del Sangro (compreso l'Aventino) è considerato tra i tre
bacini strategici per la specie a livello nazionale (Action Plan
sulla Lontra, Ministero dell'Ambiente). Le opere di captazione (e
le stesse opere sulle sponde necessarie per la costruzione delle
condotte, visto che la specie posiziona le tane proprio sulle sponde)
costituiscono una seria minaccia per la specie, soprattutto in un
momento in cui questo nucleo è sicuramente in condizione precaria
essendo al limite dell'areale. E', pertanto, necessaria una
severissima azione di tutela e conservazione degli ultimi tratti
residuali ancora idonei alla sopravvivenza della specie, tenendo
conto dell'obbligo di assicurare la sopravvivenza di una popolazione
vitale e non solo di pochi individui. Peraltro la presenza della
Lontra nel bacino era stata inserita nella scheda monografica del Bacino
del Sangro proprio del Piano di Tutela delle Acque. Pertanto non si
comprende come tale condizione non sia stata considerata quale ostativa
al rilascio del parere favorevole di competenza da parte dell'Ufficio
(o, come minimo, tale da portare a richiedere la redazione della
Valutazione di Incidenza Ambientale, in considerazione del fatto che
la specie ha bisogno di estesi tratti di fiume, in parte tutelati da SIC
come in questo caso – si veda il seguente punto c).
b) Dalla documentazione in nostro
possesso, che, però, potrebbe essere parziale, si evince l'esistenza di
un'autorizzazione paesaggistica datata 06/08/2004 (confermata
dalla Sovrintendenza il 25/08/2004). Se queste sono le uniche
autorizzazioni effettivamente esistenti, è doveroso segnalare che
l'autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale e che entro tale
termine i lavori devono essere avviati. Qualora il rinnovo
dell'autorizzazione non sia stato effettuato, è del tutto evidente che
l'opera risulterebbe sprovvista della prescritta autorizzazione.
Peraltro corre l'obbligo di segnalare agli enti competenti che tale
procedura non porta ad un rinnovo automatico ma deve prevedere una
nuova valutazione per accertare se nel frattempo le condizioni
ambientali e i valori da sottoporre a tutela non comportino un esito
diverso del procedimento (si veda a tal proposito l'importante
giurisprudenza esistente in merito, ad esempio TAR Veneto Sez. II sent.
452 del 11 febbraio 2010 che recita “Come noto e come in più occasioni
ribadito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali, ai sensi
dell’art. 16 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, la durata del nulla osta
paesaggistico è quinquennale e tale nulla osta condiziona l’effettiva
possibilità edificazione (Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2007, n.371).
La giurisprudenza ha anche chiarito che, sebbene l’art.166 del T.U.
approvato con d.lgs. n.490 del 1999 abbia abrogato la legge n.1497 del
1939, l’art. 161 del medesimo decreto legislativo ha sancito la
perdurante vigenza delle disposizioni del regolamento “in quanto
applicabili” e che non può essere revocato in dubbio che il sopra
richiamato art. 16 del regolamento approvato con il regio decreto del
1940 rientri tra le disposizioni compatibili (Cass. Sez. III, 4 agosto
2005, n.29495). Lo stesso art. 158 del d.lgs. n.42 del 2004 prevede che
restano in vigore, in quanto applicabili, sino all’emanazione di
apposita disposizioni regionali di attuazione del codice dei beni
culturali e del paesaggio, le disposizioni del regolamento approvato con
regio decreto n.1357 del 1940 mentre nell’art. 146 del medesimo decreto
legislativo, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche
apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente e direttamente
previsto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione. Ciò
non di meno il Collegio non può non rilevare che la previsione di quel
termine di efficacia ha la sua ratio nella necessità di consentire
all’amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi
accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l’opera risulti
incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali
che si intendono salvaguardare. La funzione della disposizione è,
dunque, quella di precludere l’esecuzione dei progettati lavori ove sia
ormai decorso il suddetto periodo di tempo”).
A tal proposito l'Associazione scrivente non può non ribadire il
concetto ricordato in premessa: la valutazione dell'impatto
paesaggistico dell'intervento deve essere posta nel contesto generale
della qualità ormai compromessa di gran parte dei fiumi abruzzesi. Il
tratto considerato dell'Aventino rappresenta ormai uno dei pochissimi in
cui permangono quasi inalterati quei valori paesaggistici originari dei
fiumi abruzzesi che sarebbero alterati non solo dalla sottrazione
dell'elemento caratterizzante il corso d'acqua (l'acqua) ma anche dalla
realizzazione di importanti opere quali le condotte (del diametro di
1,80 metri per circa 2 km!) sulle sponde. Ci chiediamo, peraltro,
come tali ovvie considerazioni non sembrano essere state al centro delle
istruttorie delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2004 che,
a nostro modesto avviso, avrebbero già allora dovuto portare a
diniegare l'autorizzazione stessa. Basta osservare una foto del
fiume in quel tratto per rendersi conto del valore intrinseco del corso
d'acqua per la salvaguardia dei valori tutelati dal Codice dei Beni
Culturali. Lo stesso successo delle attività turistiche
recentemente sviluppate sul fiume testimoniano come l'esistenza di un
corso d'acqua con acque abbondanti sia fonte di richiamo turistico per
migliaia di persone e ciò evidenzia di per sé l'alto valore
paesaggistico dell'area.
c) Dalla documentazione in nostro
possesso, che, però, potrebbe essere parziale, non emerge l'esistenza
della realizzazione della procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale di cui al Dpr 357/97 e ss.mm.ii. Se è vero che
l'intervento viene realizzato all'esterno di aree SIC/ZPS, si ribadisce
quanto prevede il Decreto, e, cioè, che tutti gli interventi che
possono avere ripercussione sulla naturalità di un SIC/ZPS, anche se
esterni, devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza
Ambientale. Orbene, appena a valle del sito oggetto dell'intervento,
è stato individuato dal Ministero dell'Ambiente il SIC “Lecceta di
Casoli e Bosco di Colle Foreste” Codice IT7140118 che contiene
una porzione consistente del fiume Aventino.
Qui sotto riportiamo un estratto del formulario del SIC del Ministero
dell'Ambiente che rende del tutto evidente ed inoppugnabile
l'esistenza di una concreta possibilità che l'intervento abbia un
effetto sulla naturalità del SIC. Si può leggere, infatti, come una
delle minacce sia proprio “l'inquinamento delle acque”. Si
richiamano, a questo punto, i concetti già espressi al punto a)
circa il peggioramento già in atto delle condizioni ambientali
proprio nel tratto a valle della captazione e l'impatto della
sottrazione di acqua sulla capacità del fiume di assorbire stress
ambientali evidentemente già esistenti. Pertanto è del tutto
evidente come l'intervento sia tra quelli che deve essere
assoggettato a Valutazione di Incidenza Ambientale.
Per far comprendere meglio la rilevanza che assume la questione e
l'enorme importanza dei siti di interesse comunitario della Rete
Natura2000 si ricorda come recentemente, con il Decreto 121/2011 sui
reati ambientali, si sanzioni esplicitamente “il deterioramento di
habitat naturale o habitat di specie” nei siti SIC/ZPS. Si precisa che
il SIC 7140018 è stato istituito esplicitamente per la tutela di habitat
e specie acquatiche o di ambiente ripariale quali, ad esempio, il Barbo
(Barbus plebejus).
d) Sorprende (e sconforta)
leggere che l'Autorità di Bacino abbia concesso parere favorevole alla
captazione, tenendo conto di quanto ricordato ai punti precedenti.
Si ricorda che la Legge Istitutiva della suddetta Autorità, la L.R.
81/1998, prevede tra i compiti assegnati alla stessa (Art.3 comma 4) “la
fissazione di indici, prescrizioni e standard per l’uso compatibile dei
corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare; a base
dell’individuazione degli indici è posta la definizione degli indicatori
di sostenibilità dell’uso delle risorse;”. La Legge Regionale 81/1998
all'Art.1 chiarisce che l'Autorità di Bacino, assieme agli altri Enti,
deve perseguire la realizzazione delle finalità della legge stessa e,
tra queste “di regolare l’uso sostenibile delle georisorse primarie
acqua e suolo attraverso le azioni volte a: proteggere, tutelare e, ove
possibile, ripristinare e migliorare la qualità, la quantità, le
vocazioni, le funzioni ed i valori delle risorse fisiche anzidette;”.
Orbene, l'Autorità di Bacino ha a disposizione i valori degli indicatori
usati dall'ARTA sopra ricordati. Pertanto non si capisce in base a
quali valutazioni sia stato dato parere favorevole, visto che non si può
certo sostenere che togliere acqua ad un fiume in tali condizioni non
determini un ulteriore peggioramento della sua situazione, in
contrasto sia con ogni norma regionale, nazionale e comunitaria in
materia di qualità delle acque sia con i principi basilari di corretta
gestione degli ambienti acquatici.
e) Dalla documentazione in nostro
possesso, che, però, potrebbe essere parziale, sembrerebbe esserci un
parere favorevole del Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo
risalente al 2004 (al 27/07/2004 per la precisione). Anche se solo
recentemente una modifica al Dlgs 152/2006 ha precisato che la durata
delle autorizzazioni collegate alla procedura di V.I.A. hanno validità
quinquennale, per le procedure esaminate dopo il 2008, ciò non vuol dire
ovviamente che i pareri rilasciati precedentemente abbiano durata
illimitata nel tempo solo perchè prima la normativa non aveva chiarito
in forma tassativa la durata della validità dell'autorizzazione. Se così
fosse, essendo la normativa sulla V.I.A. risalente agli anni '80 del
precedente secolo, si arriverebbe all'inconcepibile situazione che
qualcuno potrebbe ritenere valide autorizzazioni rilasciate 25 anni or
sono! Un parere del 2004, se non è stato rinnovato, è, a nostro
parere, scaduto, perchè è del tutto evidente, stante la materia
trattata, che si deve applicare per analogia la stessa “ratio” adottata
dal Consiglio di Stato per la durata delle autorizzazioni paesaggistiche.
Le condizioni ambientali possono cambiare (peggiorando, come in questo
caso) e un intervento può divenire non sostenibile, anche alla luce dei
nuovi dati che nel frattempo sono portati all'attenzione della pubblica
amministrazione, che è tenuta a considerarli. Si evidenzia, tra l'altro,
che la Direttiva Acque è entrata in vigore in Italia il 22/12/2003
e che solo dal 2005 sono disponibili i dati di classificazione della
qualità dei corpi idrici abruzzesi da parte dell'ARTA, avviati
l'anno precedente (ed è legittimo chiedersi su quali basi il comitato
CCR-VIA con il suo parere rilasciato a Luglio 2004 possa aver applicato
correttamente – a direttiva 60/2000/CEE ormai vigente – le prescrizioni
comunitarie, in assenza di questi dati). Peraltro, proprio i dati
raccolti in quel periodo (2004-2005) dall'ARTA avevano già segnalato uno
stato di sofferenza nei due punti di monitoraggio posti a valle del
punto di captazione ed uno scadimento rispetto al punto più a monte.
Viene spontaneo chiedersi come mai sia stato rilasciato un parere
positivo proprio quando l'ARTA stava raccogliendo dati preoccupanti
sulla qualità di questo fiume, peraltro all'interno di un SIC
individuato dalla Regione e dal Ministero già nel 1995.
Tornando alla durata dell'autorizzazione, bisogna, cioè, bilanciare da
un lato gli interessi legittimi ma di parte di chi ha ottenuto
un'autorizzazione e dall'altro la necessità di tutelare interessi
generali come quelli riconosciuti dalla Costituzione. Per questo il Dlgs
152/2006 ha fissato proprio in 5 anni la durata delle autorizzazioni,
lasso di tempo considerato sufficiente per garantire sia l'interesse di
chi ha richiesto l'autorizzazione per realizzare un'opera che la tutela
dell'ambiente. Peraltro la validità di un'autorizzazione deve scadere
anche per un altro motivo. Infatti nel tempo si possono instaurare
altri interessi di parte che devono ugualmente essere tutelati, come
quelli di coloro che hanno recentemente insediato altre attività
economiche – bed and breakfast, rafting ecc. - che si basano in tutto o
in parte sullo “sfruttamento” della qualità ambientale del Fiume
Aventino. Le procedure di V.I.A. hanno pubblicità anche per
consentire a chi ha interessi (o vuole sviluppare un'attività che
può essere lesa da quella oggetto di valutazione) di fare opposizione
per tempo. Se un'autorizzazione valesse a tempo indeterminato,
sarebbe di fatto impedito a chi vuole insediare un'iniziativa economica
di conoscere l'esistenza di un'autorizzazione vecchissima che potrebbe
essere utilizzata prima o poi per insediare un'attività. Si arriverebbe
al paradosso che un soggetto in possesso di un'autorizzazione a cui non
da seguito comunque eserciterebbe di fatto un'ipoteca a vita su un
territorio con un illogico freno di durata illimitata allo sviluppo di
altre attività sul territorio. Per questo gli enti che hanno
rilasciato le autorizzazioni in data così remota, se non hanno
provveduto al rilascio di rinnovi, devono considerare scadute le proprie
autorizzazioni provvedendo ad una nuova istruttoria qualora si reiteri
la domanda.
Si diffidano, per le ragioni sopra esposte, qualora sia confermato il
mancato rinnovo delle autorizzazioni e l'assenza della Valutazione di
Incidenza Ambientale, gli Enti in indirizzo a rilasciare qualsiasi
altro atto autorizzativo e/o concessorio e/o di aggiudicazione volto ad
attuare l'intervento in oggetto.
Si diffidano, altresì, l'Autorità di Bacino regionale e il
Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo
affinchè riformulino in senso negativo il parere e si richiede al
Comitato Valutazione di Impatto Ambientale di dichiarare non più
valido il proprio parere per i motivi sopra ricordati. Tutto ciò
anche in via di autotutela al fine di non esporre la Regione Abruzzo a
possibili e gravi conseguenze in relazione alla mancata attuazione delle
Direttive comunitarie in materia.
Qui di seguito si allegano le schede dell'ARTA relative ai tre punti di
monitoraggio sul fiume Aventino, da quella più a monte a quella più a
valle. Si consiglia caldamente di visionare le immagini del fiume al
link
www.facebook.com/groups/347471051931105/photos per comprendere la
qualità ambientale del tratto interessato dal progetto.
Certi di un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i
nostri migliori saluti.
Comunicato Stampa Augusto De Sanctis - Referente Acque WWF
Abruzzo