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Centrale idroelettrica sull'Aventino: il WWF diffida il Comune di Gessopalena e gli altri Enti

Centrale idroelettrica sull'Aventino: il WWF diffida il Comune di Gessopalena e gli altri Enti

A De Sanctis, per gli effetti negativi che tale opera provoca su 2Km di fiume, appaiono inconcepibili i pareri rilasciati nel 2004, affermando che tali autorizzazioni risalenti ad una data così remota, devono essere considerate scadute in quanto hanno durata quinquennale, nel tempo infatti, si possono instaurare altri interessi di parte che devono ugualmente essere tutelati

Link correlati | Comunicati Wwf | Il Gruppo su FB "Amici dell'Aventino"

Una delle immagini allegate alla diffida del wwf, le schede di monitoraggio dell'arta

 
Di seguito il contenuto integrale della lettera con Prot.N. 09/2012 inviata il 16 Gennaio 2012 a:

Servizio del Genio Civile regionale di Pescara
Ufficio di Chieti - Via Asinio Herio - 66100 Chieti

Ufficio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo
Assessorato ai LL.PP. -Via Salaria Antica Est 27 – 67100 L'Aquila

Ufficio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo
Assessorato ai LL.PP. -Via Salaria Antica Est 27 – 67100 L'Aquila

Autorità di Bacino Regionale
via Verzieri, loc. Preturo - 67010 L'Aquila

Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo
Via Da Vinci 6 - 67100 L'Aquila

Comitato Beni Ambientali della Regione Abruzzo
Via Da Vinci 6 - 67100 L'Aquila

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo
Monastero Agostiniano di S. Amico - via di S. Basilio, 2A 67100 L'Aquila

Comune di Gessopalena
Piazza Marino Turchi - 66010 Gessopalena (Ch)

Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale
Via delle Fratte Snc - 67100 L'Aquila

Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale
Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti

Ministero dell'Ambiente
Direzione Conservazione della Natura – via Capitan Bavastro 174 - 00154 Roma

Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Via Cristoforo Colombo 144 00154 Roma

e p.c.
Comune di Civitella Messer Raimondo
Via Majella 2 - 66010 Civitella Messer Raimondo

OGGETTO: captazione del fiume Aventino – Loc. Mulino Tozzi per 3.000 l/s – applicazione Direttive 60/2000/CE “Acque”, 43/92/CEE “Habitat” e 147/09/CEE - tutela della Lontra e di altre specie protette - diffida e richiesta di riformulazione di pareri in via di autotutela

L'associazione scrivente è venuta a conoscenza del progetto di derivazione del Fiume Aventino in territorio del comune di Gessopalena, loc. Mulino Tozzi, iniziativa che pare essere in una fase estremamente avanzata.

In premessa l'associazione scrivente non può non ricordare come complessivamente i fiumi della Regione Abruzzo siano in condizioni di estrema sofferenza dal punto di vista ambientale e molto distanti dagli obiettivi di qualità prescritti dalle normative comunitarie (attualmente circa il 60% dei punti di captazione non rispetta gli obiettivi di qualità fissati per il 2015). In tale contesto appare del tutto incredibile che la Regione Abruzzo continui a rilasciare autorizzazioni per derivazioni di tale portata (3000 l/s con massimo di 5750 l/s e con deflusso residuo, in queste condizioni, pari a 1/9 della portata del fiume!), peraltro in uno dei pochi tratti fluviali che, scorrendo in un territorio di grande valore paesaggistico, conserva ancora una certa naturalità per quanto riguarda le sponde.

Entrando nel merito del progetto e delle autorizzazioni rilasciate si osserva quanto segue:

a) appare del tutto inconcepibile il parere positivo rilasciato dal Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo (nota RA206311 del 03/11/2010) per le seguenti ragioni:
-il parere fa riferimento al mero rispetto del Deflusso Minimo Vitale (620 l/s) calcolato dal Piano di Tutela delle acque adottato dalla Regione per quella sezione. Intanto, la stessa metodologia di calcolo adottata dalla Regione Abruzzo è stata oggetto di forti contestazioni, anche in sede di prestigiosi consessi scientifici, poiché sarebbe stato calcolato in maniera sostanzialmente difforme rispetto al metodo dichiarato. In secondo luogo, i veri obblighi dettati dalla Direttiva 60/20000/CE “Acque” sono, da un lato, il rispetto degli obiettivi di qualità (compresa la tutela dei caratteri di naturalità) fissati per le diverse scadenze temporali e, dall'altro, il progressivo miglioramento della qualità delle acque e il non deterioramento (l'Art.4, recita infatti “gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali”).

Ebbene, al momento del rilascio di questo parere, erano disponibili i dati dei monitoraggi dell'ARTA per il 2008 e per il 2009 per tre punti di prelievo, uno a monte e due a valle del punto di captazione proposto. La classificazione dei punti di monitoraggio operata dall'ARTA ha chiarito che, se il punto a monte ha rispettato l'obiettivo di qualità “buono” in entrambi gli anni, per i punti di monitoraggio a valle si è assistito ad uno scadimento della qualità, da “buono” a “sufficiente”, in esplicito contrasto con gli obblighi comunitari. Questo scadimento, si è realizzato proprio nel tratto interno al SIC “Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste”. L'analisi della serie storica dell'ARTA per questi tre punti di monitoraggio è estremamente interessante. Infatti, quello posto più a monte del punto di captazione è sempre nella classe “buono” (in un anno addirittura nella classe “ELEVATO”, uno dei pochissimi casi in Abruzzo!), segno del grande valore ambientale di questo tratto di fiume. I due tratti a valle mostrano, invece, i segni dell'impatto antropico con uno scadimento di classe nella metà degli anni di monitoraggio (e, soprattutto, un ritorno allo stato “sufficiente” nel 2009 in entrambe le stazioni a valle del punto di captazione). E' del tutto evidente che la sottrazione della maggior parte della portata inibisce e/o limita di gran lunga la capacità di resilienza di un qualsiasi corpo d'acqua nel rispondere agli stress ambientali e all'inquinamento (in questo caso si può ragionevolmente ritenere che per il tratto captato le normali caratteristiche del fiume saranno alterate, con ovvie ripercussioni anche a valle). La stessa ARTA ha individuato, nella sua relazione annuale 2010 sullo stato di qualità dei fiumi abruzzesi, nella sottrazione di acqua dagli alvei uno dei più importanti fattori di peggioramento della qualità delle acque. Tutto ciò diviene del tutto inaccettabile se si pensa che con lo stesso Piano di Tutela delle Acque la Regione Abruzzo richiederà l'attivazione delle deroghe agli obiettivi di qualità per i fiumi fissati dalla Commissione Europea per il 2015. Si evidenzia, quindi, non solo l'attuale inerzia nella risoluzione dei problemi di allineamento con gli obiettivi di qualità dettati dalla UE ma addirittura appare, a nostro avviso, sussistere un'azione proattiva volta a favorire interventi che potenzialmente possono allontanare ulteriormente la Regione Abruzzo dagli obiettivi di rispetto degli obblighi comunitari.
-La Direttiva Acque 60/2000/CEE prescrive che la gestione delle acque deve tener conto dei valori naturalistici tutelati dalle Direttive 43/92/CEE “Habitat” e 409/79/CEE (ora 147/09/CE) “Uccelli”. Nel 2006 (e nel 2007 la Regione Abruzzo è stata messa a conoscenza della cosa) uno studio sul bacino del Fiume Sangro ha accertato la presenza di un importantissimo nucleo di Lontra (Lutra lutra). Attualmente il bacino del Sangro (compreso l'Aventino) è considerato tra i tre bacini strategici per la specie a livello nazionale (Action Plan sulla Lontra, Ministero dell'Ambiente). Le opere di captazione (e le stesse opere sulle sponde necessarie per la costruzione delle condotte, visto che la specie posiziona le tane proprio sulle sponde) costituiscono una seria minaccia per la specie, soprattutto in un momento in cui questo nucleo è sicuramente in condizione precaria essendo al limite dell'areale. E', pertanto, necessaria una severissima azione di tutela e conservazione degli ultimi tratti residuali ancora idonei alla sopravvivenza della specie, tenendo conto dell'obbligo di assicurare la sopravvivenza di una popolazione vitale e non solo di pochi individui. Peraltro la presenza della Lontra nel bacino era stata inserita nella scheda monografica del Bacino del Sangro proprio del Piano di Tutela delle Acque. Pertanto non si comprende come tale condizione non sia stata considerata quale ostativa al rilascio del parere favorevole di competenza da parte dell'Ufficio (o, come minimo, tale da portare a richiedere la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, in considerazione del fatto che la specie ha bisogno di estesi tratti di fiume, in parte tutelati da SIC come in questo caso – si veda il seguente punto c).

b) Dalla documentazione in nostro possesso, che, però, potrebbe essere parziale, si evince l'esistenza di un'autorizzazione paesaggistica datata 06/08/2004 (confermata dalla Sovrintendenza il 25/08/2004). Se queste sono le uniche autorizzazioni effettivamente esistenti, è doveroso segnalare che l'autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale e che entro tale termine i lavori devono essere avviati. Qualora il rinnovo dell'autorizzazione non sia stato effettuato, è del tutto evidente che l'opera risulterebbe sprovvista della prescritta autorizzazione. Peraltro corre l'obbligo di segnalare agli enti competenti che tale procedura non porta ad un rinnovo automatico ma deve prevedere una nuova valutazione per accertare se nel frattempo le condizioni ambientali e i valori da sottoporre a tutela non comportino un esito diverso del procedimento (si veda a tal proposito l'importante giurisprudenza esistente in merito, ad esempio TAR Veneto Sez. II sent. 452 del 11 febbraio 2010 che recita “Come noto e come in più occasioni ribadito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali, ai sensi dell’art. 16 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, la durata del nulla osta paesaggistico è quinquennale e tale nulla osta condiziona l’effettiva possibilità edificazione (Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2007, n.371). La giurisprudenza ha anche chiarito che, sebbene l’art.166 del T.U. approvato con d.lgs. n.490 del 1999 abbia abrogato la legge n.1497 del 1939, l’art. 161 del medesimo decreto legislativo ha sancito la perdurante vigenza delle disposizioni del regolamento “in quanto applicabili” e che non può essere revocato in dubbio che il sopra richiamato art. 16 del regolamento approvato con il regio decreto del 1940 rientri tra le disposizioni compatibili (Cass. Sez. III, 4 agosto 2005, n.29495). Lo stesso art. 158 del d.lgs. n.42 del 2004 prevede che restano in vigore, in quanto applicabili, sino all’emanazione di apposita disposizioni regionali di attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto n.1357 del 1940 mentre nell’art. 146 del medesimo decreto legislativo, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente e direttamente previsto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione. Ciò non di meno il Collegio non può non rilevare che la previsione di quel termine di efficacia ha la sua ratio nella necessità di consentire all’amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l’opera risulti incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La funzione della disposizione è, dunque, quella di precludere l’esecuzione dei progettati lavori ove sia ormai decorso il suddetto periodo di tempo”).
A tal proposito l'Associazione scrivente non può non ribadire il concetto ricordato in premessa: la valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento deve essere posta nel contesto generale della qualità ormai compromessa di gran parte dei fiumi abruzzesi. Il tratto considerato dell'Aventino rappresenta ormai uno dei pochissimi in cui permangono quasi inalterati quei valori paesaggistici originari dei fiumi abruzzesi che sarebbero alterati non solo dalla sottrazione dell'elemento caratterizzante il corso d'acqua (l'acqua) ma anche dalla realizzazione di importanti opere quali le condotte (del diametro di 1,80 metri per circa 2 km!) sulle sponde. Ci chiediamo, peraltro, come tali ovvie considerazioni non sembrano essere state al centro delle istruttorie delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2004 che, a nostro modesto avviso, avrebbero già allora dovuto portare a diniegare l'autorizzazione stessa. Basta osservare una foto del fiume in quel tratto per rendersi conto del valore intrinseco del corso d'acqua per la salvaguardia dei valori tutelati dal Codice dei Beni Culturali. Lo stesso successo delle attività turistiche recentemente sviluppate sul fiume testimoniano come l'esistenza di un corso d'acqua con acque abbondanti sia fonte di richiamo turistico per migliaia di persone e ciò evidenzia di per sé l'alto valore paesaggistico dell'area.

c) Dalla documentazione in nostro possesso, che, però, potrebbe essere parziale, non emerge l'esistenza della realizzazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al Dpr 357/97 e ss.mm.ii. Se è vero che l'intervento viene realizzato all'esterno di aree SIC/ZPS, si ribadisce quanto prevede il Decreto, e, cioè, che tutti gli interventi che possono avere ripercussione sulla naturalità di un SIC/ZPS, anche se esterni, devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale. Orbene, appena a valle del sito oggetto dell'intervento, è stato individuato dal Ministero dell'Ambiente il SIC “Lecceta di Casoli e Bosco di Colle Foreste” Codice IT7140118 che contiene una porzione consistente del fiume Aventino.
Qui sotto riportiamo un estratto del formulario del SIC del Ministero dell'Ambiente che rende del tutto evidente ed inoppugnabile l'esistenza di una concreta possibilità che l'intervento abbia un effetto sulla naturalità del SIC. Si può leggere, infatti, come una delle minacce sia proprio “l'inquinamento delle acque”. Si richiamano, a questo punto, i concetti già espressi al punto a) circa il peggioramento già in atto delle condizioni ambientali proprio nel tratto a valle della captazione e l'impatto della sottrazione di acqua sulla capacità del fiume di assorbire stress ambientali evidentemente già esistenti. Pertanto è del tutto evidente come l'intervento sia tra quelli che deve essere assoggettato a Valutazione di Incidenza Ambientale.
Per far comprendere meglio la rilevanza che assume la questione e l'enorme importanza dei siti di interesse comunitario della Rete Natura2000 si ricorda come recentemente, con il Decreto 121/2011 sui reati ambientali, si sanzioni esplicitamente “il deterioramento di habitat naturale o habitat di specie” nei siti SIC/ZPS. Si precisa che il SIC 7140018 è stato istituito esplicitamente per la tutela di habitat e specie acquatiche o di ambiente ripariale quali, ad esempio, il Barbo (Barbus plebejus).

d) Sorprende (e sconforta) leggere che l'Autorità di Bacino abbia concesso parere favorevole alla captazione, tenendo conto di quanto ricordato ai punti precedenti. Si ricorda che la Legge Istitutiva della suddetta Autorità, la L.R. 81/1998, prevede tra i compiti assegnati alla stessa (Art.3 comma 4) “la fissazione di indici, prescrizioni e standard per l’uso compatibile dei corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare; a base dell’individuazione degli indici è posta la definizione degli indicatori di sostenibilità dell’uso delle risorse;”. La Legge Regionale 81/1998 all'Art.1 chiarisce che l'Autorità di Bacino, assieme agli altri Enti, deve perseguire la realizzazione delle finalità della legge stessa e, tra queste “di regolare l’uso sostenibile delle georisorse primarie acqua e suolo attraverso le azioni volte a: proteggere, tutelare e, ove possibile, ripristinare e migliorare la qualità, la quantità, le vocazioni, le funzioni ed i valori delle risorse fisiche anzidette;”.
Orbene, l'Autorità di Bacino ha a disposizione i valori degli indicatori usati dall'ARTA sopra ricordati. Pertanto non si capisce in base a quali valutazioni sia stato dato parere favorevole, visto che non si può certo sostenere che togliere acqua ad un fiume in tali condizioni non determini un ulteriore peggioramento della sua situazione, in contrasto sia con ogni norma regionale, nazionale e comunitaria in materia di qualità delle acque sia con i principi basilari di corretta gestione degli ambienti acquatici.

e) Dalla documentazione in nostro possesso, che, però, potrebbe essere parziale, sembrerebbe esserci un parere favorevole del Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo risalente al 2004 (al 27/07/2004 per la precisione). Anche se solo recentemente una modifica al Dlgs 152/2006 ha precisato che la durata delle autorizzazioni collegate alla procedura di V.I.A. hanno validità quinquennale, per le procedure esaminate dopo il 2008, ciò non vuol dire ovviamente che i pareri rilasciati precedentemente abbiano durata illimitata nel tempo solo perchè prima la normativa non aveva chiarito in forma tassativa la durata della validità dell'autorizzazione. Se così fosse, essendo la normativa sulla V.I.A. risalente agli anni '80 del precedente secolo, si arriverebbe all'inconcepibile situazione che qualcuno potrebbe ritenere valide autorizzazioni rilasciate 25 anni or sono! Un parere del 2004, se non è stato rinnovato, è, a nostro parere, scaduto, perchè è del tutto evidente, stante la materia trattata, che si deve applicare per analogia la stessa “ratio” adottata dal Consiglio di Stato per la durata delle autorizzazioni paesaggistiche. Le condizioni ambientali possono cambiare (peggiorando, come in questo caso) e un intervento può divenire non sostenibile, anche alla luce dei nuovi dati che nel frattempo sono portati all'attenzione della pubblica amministrazione, che è tenuta a considerarli. Si evidenzia, tra l'altro, che la Direttiva Acque è entrata in vigore in Italia il 22/12/2003 e che solo dal 2005 sono disponibili i dati di classificazione della qualità dei corpi idrici abruzzesi da parte dell'ARTA, avviati l'anno precedente (ed è legittimo chiedersi su quali basi il comitato CCR-VIA con il suo parere rilasciato a Luglio 2004 possa aver applicato correttamente – a direttiva 60/2000/CEE ormai vigente – le prescrizioni comunitarie, in assenza di questi dati). Peraltro, proprio i dati raccolti in quel periodo (2004-2005) dall'ARTA avevano già segnalato uno stato di sofferenza nei due punti di monitoraggio posti a valle del punto di captazione ed uno scadimento rispetto al punto più a monte. Viene spontaneo chiedersi come mai sia stato rilasciato un parere positivo proprio quando l'ARTA stava raccogliendo dati preoccupanti sulla qualità di questo fiume, peraltro all'interno di un SIC individuato dalla Regione e dal Ministero già nel 1995.
Tornando alla durata dell'autorizzazione, bisogna, cioè, bilanciare da un lato gli interessi legittimi ma di parte di chi ha ottenuto un'autorizzazione e dall'altro la necessità di tutelare interessi generali come quelli riconosciuti dalla Costituzione. Per questo il Dlgs 152/2006 ha fissato proprio in 5 anni la durata delle autorizzazioni, lasso di tempo considerato sufficiente per garantire sia l'interesse di chi ha richiesto l'autorizzazione per realizzare un'opera che la tutela dell'ambiente. Peraltro la validità di un'autorizzazione deve scadere anche per un altro motivo. Infatti nel tempo si possono instaurare altri interessi di parte che devono ugualmente essere tutelati, come quelli di coloro che hanno recentemente insediato altre attività economiche – bed and breakfast, rafting ecc. - che si basano in tutto o in parte sullo “sfruttamento” della qualità ambientale del Fiume Aventino. Le procedure di V.I.A. hanno pubblicità anche per consentire a chi ha interessi (o vuole sviluppare un'attività che può essere lesa da quella oggetto di valutazione) di fare opposizione per tempo. Se un'autorizzazione valesse a tempo indeterminato, sarebbe di fatto impedito a chi vuole insediare un'iniziativa economica di conoscere l'esistenza di un'autorizzazione vecchissima che potrebbe essere utilizzata prima o poi per insediare un'attività. Si arriverebbe al paradosso che un soggetto in possesso di un'autorizzazione a cui non da seguito comunque eserciterebbe di fatto un'ipoteca a vita su un territorio con un illogico freno di durata illimitata allo sviluppo di altre attività sul territorio. Per questo gli enti che hanno rilasciato le autorizzazioni in data così remota, se non hanno provveduto al rilascio di rinnovi, devono considerare scadute le proprie autorizzazioni provvedendo ad una nuova istruttoria qualora si reiteri la domanda.

Si diffidano, per le ragioni sopra esposte, qualora sia confermato il mancato rinnovo delle autorizzazioni e l'assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale, gli Enti in indirizzo a rilasciare qualsiasi altro atto autorizzativo e/o concessorio e/o di aggiudicazione volto ad attuare l'intervento in oggetto.

Si diffidano, altresì, l'Autorità di Bacino regionale e il Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo affinchè riformulino in senso negativo il parere e si richiede al Comitato Valutazione di Impatto Ambientale di dichiarare non più valido il proprio parere per i motivi sopra ricordati. Tutto ciò anche in via di autotutela al fine di non esporre la Regione Abruzzo a possibili e gravi conseguenze in relazione alla mancata attuazione delle Direttive comunitarie in materia.
Qui di seguito si allegano le schede dell'ARTA relative ai tre punti di monitoraggio sul fiume Aventino, da quella più a monte a quella più a valle. Si consiglia caldamente di visionare le immagini del fiume al link www.facebook.com/groups/347471051931105/photos per comprendere la qualità ambientale del tratto interessato dal progetto.
Certi di un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Comunicato Stampa Augusto De Sanctis - Referente Acque WWF Abruzzo

Inserito da Redazione il 17/01/2012 alle ore 09:36:00 - sez. Ambiente - visite: 4246