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Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti
Ordinanza n. 21 del 22 maggio 2008

Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti

1. nella parte di territorio del Comune di Casoli (Centro Urbano, c.da Quarto da Capo, Sobb.go Aventino, c.da S. Agostino, via S. Salvatore e c.da Selva Piana) nella quale si effettua la raccolta di rifiuti denominata Porta a Porta, di adeguarsi al predetto sistema di raccolta sia dei rifiuti urbani sia degli assimilati.

Nella parte di territorio di cui sopra i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

UMIDO: da conferire nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato di ogni settimana tramite i bidoncini di colore marrone concessi in comodato duso, utilizzando le apposite buste biodegradabili;

CARTA/CARTONE/PLASTICA/BARATTOLAME: da conferire nei giorni di Martedì e Venerdì di ogni settimana tramite le apposite buste di colore giallo consegnate da questo Ente;

SECCO NON RICICLABILE: da conferire nel giorno di Mercoledì di ogni settimana tramite le apposite buste di colore grigio consegnate da questo Ente;
VETRO: da conferire negli appositi contenitori stradali di colore verde con il coperchio di colore bianco posizionati sul territorio;

PANNOLONI E PANNOLINI: da conferire negli appositi contenitori stradali posizionati sul territorio.
Ai condomini potranno essere concessi appositi contenitori da lt. 240 i quali dovranno essere situati all'interno di aree private o di pertinenza. Per gli utenti che non hanno spazi sufficienti nelle loro proprietà, l'Amministrazione Comunale individuerà soluzioni alternative.
Nel caso di un utilizzo improprio dei contenitori concessi ai condomini, gli stessi saranno ritirati da questo Ente.
I rifiuti dovranno essere conferiti dalle ore 22.00 alle ore 06.30 di ogni giorno.
Nei giorni di Domenica e in quelli festivi non sarà ritirato alcuna tipologia di rifiuto.
In caso di due o più giorni festivi consecutivi sarà cura del Responsabile del Servizio provvedere a rendere, noto tramite avviso pubblico, quale sarà il giorno in cui si
effettuerà la raccolta e la tipologia di rifiuto raccolto.

2. nella restante parte del territorio nella quale non si effettua la raccolta dei rifiuti denominata Porta a Porta, di adeguarsi al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

In tali parti del territorio i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

CARTA/CARTONE: da conferire negli appositi contenitori stradali di colore verde con il coperchio di colore rosso posizionati nelle isole ecologiche localizzate sul territorio;

PLASTICA/BARATTOLAME: da conferire negli appositi contenitori stradali di colore verde con il coperchio di colore giallo posizionati nelle isole ecologiche localizzate sul territorio;

VETRO: da conferire negli appositi contenitori stradali di colore verde con il coperchio di colore bianco posizionati nelle isole ecologiche localizzate sul territorio;
SECCO NON RICICLABILE (compreso pannoloni e pannolini): da conferire negli appositi contenitori stradali di colore verde posizionati sul territorio;

3. in tutto il territorio:

INGOMBRANTI: Per Il ritiro di detti rifiuti i cittadini dovranno attenersi agli avvisi pubblici che di volta in volta saranno resi noti dal Responsabile del Servizio.

FARMACI SCADUTI: il conferimento dovrà avvenire negli appositi contenitori allocati presso le farmacie e in altri punti del territorio;

PILE ESAUSTE: il conferimento dovrà avvenire negli contenitori allocati presso determinati servizi commerciali (negozi di apparecchiature elettriche, supermercati, ecc.) e in altri punti del territorio;

4. è vietato:

a) il deposito presso i contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati sul territorio comunale di qualsiasi tipo di rifiuto o immondizia;
b) il deposito per terra di qualsiasi genere di rifiuto presso i contenitori destinati alla raccolta differenziata o sui coperchi degli stessi;
c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
d) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
e) il conferimento di rifiuti in giorni diversi da quelli di cui al punto 1) della presente Ordinanza;
f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
h) il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto da parte di soggetti non residenti e per le attività non domestiche non insediate nel territorio del Comune di Casoli;
i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di rami ramaglie, foglie ecc.);
j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
k) il danneggiamento a qualsiasi titolo dei contenitori del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Sanzioni

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689. Le violazioni alla presente Ordinanza, così come elencate nel punto 4 , lett. c), d), e) e g) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00, le violazioni così come elencate nel punto 4), lett. a), b), f), h), i), j) e k) sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Restano comunque salve quelle previste e punite dal D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i e da altre normative specifiche in materia, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
Nei casi di cui alle lettere g), j), e k) del punto 4), il contravventore sarà tenuto anche al rimborso del costo del contenitore danneggiato oltre a rispondere di possibili danni causati al Comune di Casoli o a terzi, fatta salva l'applicazione di provvedimenti ascrivibili ad eventuali violazioni penali.

Avvertenze

E' vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e in prossimità o sopra i coperchi o appesi ai contenitori destinati alla raccolta differenziata, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 D.Lgs 152/2006:
- da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00;
- se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00;
- se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Fonte: www.comune.casoli.ch.it

Inserito da Redazione il 28/05/2008 alle ore 08:25:09 - sez. Ambiente - visite: 4401