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Regolamento di Polizia sui Cani e Piccoli Animali da Affezione e per la lotta al Randagismo
Il Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei cani e degli altri animali d’affezione e le norme di detenzione degli stessi, per poter risolvere dei problemi che si verificano sul territorio comunale

Regolamento di Polizia sui Cani e Piccoli Animali da Affezione e per la lotta al Randagismo

L’Amministrazione Comunale di Casoli, con delibera di Consiglio comunale n. 30 dell’8.09.2009, ha approvato il “Regolamento di Polizia sui Cani e Piccoli Animali da Affezione e per la lotta al Randagismo”, entrato in vigore dal 1 ottobre 2009.
Il Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei cani e degli altri animali d’affezione e le norme di detenzione degli stessi, per poter risolvere dei problemi che si verificano sul territorio comunale.
I disagi maggiori sono legati all’incuria di certi proprietari che non si comportano in modo diligente, con senso civico e nel rispetto dei bisogni dei cani. All’interno del centro urbano di Casoli e nel restante territorio comunale, è necessario porre attenzione al fatto che i cani:
- vagano liberamente senza nessun controllo, procurando pericoli per i cittadini e maggiormente per i bambini;
- procurano disagi per le deiezioni che sono indecorose soprattutto sulle vie e le piazze;
- disturbano il riposo dei cittadini.

Gli articoli contenuti nel Regolamento sono sinteticamente riportati di seguito:

1. Art. 8, comma 2: “ … è vietato abbandonare i cani.. in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete e possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale;
2. Art. 10, commi 1, 2, 3 e 5: E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale...
3. Art. 18, commi 2, 3 e7: I cani devono essere accompagnati con guinzaglio e museruola ...
4. Art. 21: I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
I proprietari e/o detentori di cani, …… che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un’igienica raccolta o rimozione degli escrementi per ripristinare l’igiene del luogo. Le deiezioni raccolte possono essere immesse anche nei normali cestini per la raccolta dei rifiuti, purché racchiusi in un involucro.
5. Art. 23: E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.
Si invitano quindi i cittadini a collaborare e in particolare i proprietari dei cani a custodire i propri animali secondo quanto previsto nel predetto Regolamento, consultabile sul sito internet del Comune, per evitare di incorrere come trasgressori nelle sanzioni, che potranno essere a carattere penale nei casi gravi e a carattere amministrativo in altri casi con importi variabili da 30,00 a 100,00 €, comminate dagli agenti di Polizia Locale o da altre forze pubbliche autorizzate.

Inserito da Redazione il 28/10/2009 alle ore 23:33:07 - sez. Comune - visite: 6550