L’Amministrazione Comunale di Casoli, con delibera di
Consiglio comunale n. 30 dell’8.09.2009, ha approvato il “Regolamento di
Polizia sui Cani e Piccoli Animali da Affezione e per la lotta al Randagismo”,
entrato in vigore dal 1 ottobre 2009.
Il Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei cani e degli altri
animali d’affezione e le norme di detenzione degli stessi, per poter
risolvere dei problemi che si verificano sul territorio comunale.
I disagi maggiori sono legati all’incuria di certi proprietari che non si
comportano in modo diligente, con senso civico e nel rispetto dei bisogni
dei cani. All’interno del centro urbano di Casoli e nel restante territorio
comunale, è necessario porre attenzione al fatto che i cani:
- vagano liberamente senza nessun controllo, procurando pericoli per i
cittadini e maggiormente per i bambini;
- procurano disagi per le deiezioni che sono indecorose soprattutto sulle
vie e le piazze;
- disturbano il riposo dei cittadini.
Gli articoli contenuti nel Regolamento sono
sinteticamente riportati di seguito:
1. Art. 8, comma 2: “ … è vietato abbandonare i
cani.. in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete e possano
rendersi pericolosi per la sicurezza in generale;
2. Art. 10, commi 1, 2, 3 e 5: E’ severamente vietato abbandonare
qualsiasi tipo di animale...
3. Art. 18, commi 2, 3 e7: I cani devono essere accompagnati con
guinzaglio e museruola ...
4. Art. 21: I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli
animali hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi
sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per
qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro)
dell’intero territorio comunale.
I proprietari e/o detentori di cani, …… che si trovano su area pubblica o di
uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o
sacchetto o altro apposito strumento per un’igienica raccolta o rimozione
degli escrementi per ripristinare l’igiene del luogo. Le deiezioni raccolte
possono essere immesse anche nei normali cestini per la raccolta dei
rifiuti, purché racchiusi in un involucro.
5. Art. 23: E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o
in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei
vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle
persone.
Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto o a
porlo in condizioni di non disturbare.
Si invitano quindi i cittadini a collaborare e in particolare i proprietari
dei cani a custodire i propri animali secondo quanto previsto nel predetto
Regolamento, consultabile sul sito internet del Comune, per evitare di
incorrere come trasgressori nelle sanzioni, che potranno essere a carattere
penale nei casi gravi e a carattere amministrativo in altri casi con importi
variabili da 30,00 a 100,00 €, comminate dagli agenti di Polizia Locale o da
altre forze pubbliche autorizzate.