VIETATI I BOTTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASOLI DAL 30/12/2019
AL 06/01/2020
Convocazione Consiglio Comunale del 19 Aprile 2018
DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA:
IL SINDACO
PREMESSO che:
nel corso delle
festività natalizie e di fine anno si è consolidata nel tempo l’abitudine di
utilizzare artifici pirotecnici di ogni categoria;
- tale condotta
generalizzata, ed in particolare l’esplosione dei cosiddetti “botti”, turba il
normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di
fatti anche gravemente lesivi delle persone e delle cose, compromettendo le
normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, il verificarsi
di eventi anche tragici in danno delle
persone anziane e dei minori, nei
confronti dei quali deve essere assicurata una speciale
tutela;
- tale
usanza minaccia anche l’incolumità psico-fisica degli animali, verso i quali il
Comune ha obblighi di sorveglianza e protezione, determinati da leggi nazionali
e locali;
- il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
determinato dall’abuso di tali forme di festeggiamento è un reato previsto e
punito dal vigente Codice Penale (art. 659);
CONSIDERATO che:
- la cronaca degli ultimi anni ha evidenziato come molti incidenti determinati
dall’utilizzo spesso improprio o imprudente di prodotti pirotecnici ad effetto
scoppiante (botti, petardi e simili), siano legati anche all’immissione, vendita
ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di
persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o
professionali per operare in sicurezza;
- ingenti danni economici possono
determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del
potenziale rischio d’incendio derivante dall’accensione incontrollata di
articoli pirotecnici, in particolare laddove tali effetti siano associati a
razzi, per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici,
veicoli privati, ecc.;
- tali prodotti pirici, seppure di libera vendita,
sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non
impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, essendo in
grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche
di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la
vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in
quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di
rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente
colpito;
- spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere
soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti il
rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo,
pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze,
agli animali e alle cose; alcuni articoli pirotecnici rappresentano una fonte
molto importante
- d'inquinamento acustico e determinano il raggiungimento
dei valori di picco elevati;
PRESO ATTO di quanto
espressamente disposto dal Ministero dell’Interno con Circolare n.
557/PAS/U/016643/XV.H.8 del 4 dicembre 2019 in relazione alla vigilanza sulla
produzione, commercio e vendita di artifici pirotecnici in vista delle festività
di fine anno;
RILEVATO che:
- nella definizione delle
misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente
normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul
territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si
tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico,
purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati,
realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in
quanto espressione di cultura e
arte che sono universalmente apprezzate e che
positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
-
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con nota prot. n.
354/SIPRICS/AR/mcc-18 del 12 dicembre 2018 esorta i Sindaci ad adottare divieti
o limitazioni all’impiego di artifizi da divertimento, anche per scoraggiare
possibili orientamenti verso il mercato illegale;
POSTO che
l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente
non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi
soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità
collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e
delle conseguenze che tale consuetudine può avere per la sicurezza sua e degli
altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;
VISTI:
- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46
a 57 in materia di materiale esplodente;
- in particolare, il suddetto art.
57 che prevede: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non
possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di
artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o
accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via
pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili
apparecchi.”
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie
esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;
FERMO RESTANDO quanto stabilito nell’art. 41, comma 1 del
vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 24 giugno 2010;
ATTESO inoltre che le
indicazioni contenute nell’allegato I comma 5 lettera b) punto i) e lettera c)
punto i) del citato D. Lgs. 123/2015, indicano in mt. 8 la distanza minima di
sicurezza fissata per i dispositivi pirotecnici della Ctg. F2 ed in mt. 15
quella degli articoli di Ctg. F3, con conseguente intrinseca pericolosità per
l’eventuale uso improprio in ambienti chiusi quali quelli che solitamente
caratterizzano al loro interno le civili abitazioni, nelle quali oltretutto è
frequente la presenza di minori e/o anziani;
VISTO l’art.
50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di
cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO
che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta
regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 in
materia di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici;
VISTO l’art. 7bis del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
VISTA
la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO
lo Statuto comunale;
CONSIDERATA la necessità di
intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno
alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;
O R D I N A
dal giorno 30.12.2019 al giorno 06.01.2020
ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza di cui all’art. 57
del T.U.L.P.S., né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in
luoghi pubblici di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti
ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di
uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate
direttamente aree e spazi ad uso pubblico o su luoghi appartenenti a terzi non
consenzienti. E’ Fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi
effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano
concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla
produzione di semplici effetti luminosi.
R A C C O M A N D A
A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, balconi, finestre,
lastrici a) solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree
pubbliche o private ad uso pubblico di controllarne l’uso per evitare
l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e
simili vietati con il presente provvedimento e comunque di evitare il lancio di
detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica
incolumità su strade pubbliche o ad uso pubblico;
b) agli esercenti la patria
potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali
esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo
improprio o maldestro ed affinchè i minori non raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali di affezione di attivarsi per adottare tutte le
precauzioni per limitare il disagio agli stessi determinato da eventuali scoppi
incontrollati.
A V V E R T E che:
salvo che il fatto
non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella
presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art.
7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le
procedure previste dalla L. 689/1981.
Il presente provvedimento, reso
pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla
Prefettura di Chieti, alla Questura di Chieti, al Comando Stazione Carabinieri
di Casoli e al Comando della Polizia Locale.
Avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2/7/2010.
In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.
Il
Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO
Scarica l'ordinanza in formato
Pdf dal sito del Comune:
http://www.halleyweb.com/c069017/mc/mc_gridev_dettaglio.php?x=2867&id_pubbl=15971&interno=1#