SVOLGIMENTO DEL PRIMO MERCATO ALIMENTARE DELLA FASE 2
Per motivi organizzativi il mercato settimanale durante la
Fase 2 riprende SOLO PER I PRODOTTI ALIMENTARI.
Divieto transito veicoli in Corso Umberto I
dal Cinema Teatro Comunale all'asilo delle suore.
DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA:
CASOLI, ORDINANZA N. 13 DEL 06-05-20 - VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI NEI GIORNI 08 E 15 MAGGIO 2020
Nei giorni 08 e 15
Maggio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, lungo il solo tratto
di C.so Umberto I che va dall’ingresso dell’ex Cinema comunale all’intersezione
con via Montaniera, secondo le indicazioni fornite in loco dagli agenti di P.M.,
dall’Ufficio Tecnico comunale e dai volontari
della Protezione Civile, finalizzate a prevenire ogni pericolo di assembramento
ed il rispetto della distanza di sicurezza,
È CONSENTITA la vendita
ESCLUSIVAMENTE di generi alimentari,
1) compresi prodotti di gastronomia
con vendita da asporto (porchette, pesce fritto), etc;
2) per quanto inerisce
le attività di commercio su aree pubbliche è consentita la partecipazione
UNICAMENTE ai titolari di posteggio fisso al mercato settimanale da qualsiasi
comune provenienti;
3) per quanto inerisce la vendita di prodotti di
produzione propria da parte di produttori agricoli (coltivatori diretti e
imprenditori agricoli) è consentita UNICAMENTE la partecipazione ai residenti
nel Comune di Casoli che abbiano regolare autorizzazione alla vendita o abbiano
effettuato SCIA al SUAP;
4) dopo l’intersezione di c.so Umberto i con via
Montaniera nessun Operatore potrà aprire il proprio banco e sarà vietata ogni
forma di vendita;
5) l’entrata all’area di vendita sarà posta all’altezza
dell’ex Cinema comunale e l’uscita dopo l’ultimo banco presente;
6) l’area
del perimetro esterno dell’area di vendita sarà delimitata con transenne, nastro
bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di
accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa;
7) l’accesso all’area
di mercato e l’uscita dalla stessa saranno rigorosamente separati, al fine di
limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento
sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
8) chiunque
dovesse accedere in c.so Umberto I da Vico I e Vico II del Corso, dovrà
obbligatoriamente seguire le indicazioni di percorso posizionate sul posto o
indicate dal personale addetto;
9) i banchi non potranno avere una dimensione
superiore a mt 6 lineari x mt 4 di profondità;
10) tra le attrezzature di
vendita dei singoli operatori di mercato dovrà esserci una distanza minima di
due metri e mezzo;
11) per ogni postazione di vendita sarà ammessa la
presenza di non più di 2 operatori;
12) davanti ad ogni banco di vendita non
potranno sostare più di n. 2 acquirenti;
13) è fatto obbligo di transitare
nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti,
con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca; sia all’interno dell’area
di mercato sia all’esterno per i 14) clienti in attesa di accesso all’area, sarà
obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di
assembramenti;
15) qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa
di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno
dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente
il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
16) in
caso del perdurare delle condizioni di sicurezza e di perduranti criticità,
ovvero in presenza di condizioni metereologiche avverse, il mercato verrà
chiuso.
La violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi
dell’Art. 7/bis, comma 1/bis
del T.U.E.L. con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.