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Ordinanza comunale per fronteggiare gli incendi
Prescrizioni, divieti e sanzioni per tutelare il territorio dagli incendi estivi

Ordinanza comunale per fronteggiare gli incendi

 

Il Comune di Casoli, ORDINA per il periodo estivo che il territorio comunale venga considerato “area a rischio di incendio boschivo”, ai sensi e per gli effetti della legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21/11/2000;

Nel periodo estivo è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolavi o incolti, azioni che possono arrecare pericolo di incendio;

Tutti gli Enti, ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

In tale senso si prescrivono i seguenti interventi:
1. Perimetrazione con solchi
di aratro al fine di tenere sgombero da materiale combustibile di:
a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto con notevole presenza di materiale vegetale secco;
c) Terreni incolti;

2. Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva che possono arrecare pericolo di incendio delle aree confinanti con strade, vie di transito o nuclei di fabbricati per una profondità di almeno 5 metri;

3. Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione arborea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali, e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno per la loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, le sanzioni previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 1.3.1975, n° 47, come modificata dalla Legge 4.9.1984, n° 424.
Al Corpo di Polizia Locale , Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Casoli, e alle Forze dell’Ordine è affidata l’esecuzione della presente ordinanza.

Inserito da Redazione il 30/06/2011 alle ore 09:28:59 - sez. Ambiente - visite: 3133