Il Comune di Casoli, ORDINA per il periodo
estivo che il territorio comunale venga considerato “area a rischio
di incendio boschivo”, ai sensi e per gli effetti della legge quadro
in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21/11/2000;
Nel periodo estivo è vietato, nelle zone
boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolavi o
incolti, azioni che possono arrecare pericolo di incendio;
Tutti gli Enti, ed i privati possessori a
qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono
adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la
propagazione di incendi;
In tale senso si prescrivono i seguenti
interventi:
1. Perimetrazione con solchi di aratro al fine di tenere sgombero da
materiale combustibile di:
a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale
erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con
boschi e/o vie di transito;
b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto con notevole presenza di
materiale vegetale secco;
c) Terreni incolti;
2. Ripulitura della vegetazione erbacea
e/o arbustiva che possono arrecare pericolo di incendio delle aree
confinanti con strade, vie di transito o nuclei di fabbricati per una
profondità di almeno 5 metri;
3. Ripulitura da parte degli Enti interessati
della vegetazione arborea e/o arbustiva presente lungo le scarpate
stradali, e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso
il Codice della Strada;
I proprietari ed i possessori a qualsiasi
titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno
ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno per la loro
negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
La mancata osservanza degli obblighi di cui ai
punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legislazione vigente.
Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate, oltre
ai provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, le sanzioni
previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 1.3.1975, n° 47, come
modificata dalla Legge 4.9.1984, n° 424.
Al Corpo di Polizia Locale , Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione
di Casoli, e alle Forze dell’Ordine è affidata l’esecuzione della
presente ordinanza.