TESTO DELLA LEGGE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha per finalità la tutela della
pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte
alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale e in particolare nel Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia).
Art. 2
(Funzioni regionali)
1. La Giunta regionale svolge:
a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli
enti locali;
b) attività di supporto nei confronti degli enti locali.
2. La Giunta regionale promuove, altresì:
a) indagini per la valutazione del rischio sismico,
finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione
sismica;
b) la formazione e l’aggiornamento del personale della
Regione e degli Enti Locali, ove necessario per
l’introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali,
assicurando forme di collaborazione con gli ordini
professionali per la diffusione di una cultura comune in
materia sismica;
c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che
costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali,
provinciali e regionali competenti in materia e che consenta
la gestione informatica delle pratiche sismiche e la
predisposizione di banche dati.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può
stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri
di ricerca specializzati in materia.
4. Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il
territorio regionale le attività degli Uffici provinciali
competenti in materia sismica, è istituito, senza ulteriori
oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un
Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province
abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli
stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.
5. La Giunta regionale, senza ulteriori oneri e nel rispetto
delle norme e regolamenti vigenti, può istituire per lo
svolgimento dei propri compiti, nell’ambito degli accordi
con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli
Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali
preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da
esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo
Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al comma 4.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 3
(Principi generali in materia di pianificazione)
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione
del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le
scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e
la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione
e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della
classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la
normativa vigente.
2. I contenuti della presente legge sono prevalenti sugli
strumenti di pianificazione e regolamentari previsti ai vari
livelli di governo.
Art. 4
(Pianificazione Provinciale)
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio
sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del
territorio e con riferimento alla distribuzione e
vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività
produttive e delle reti infrastrutturali.
2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore
rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi
ammissibili delle stesse.
3. Le Province, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, adeguano o integrano i propri strumenti di
pianificazione per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
armonizzando i piani comunali di cui all'art. 5 lungo le
aree confinanti per una fascia non inferiore a cinquecento
(500) metri.
Art. 5
(Pianificazione comunale)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente
integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche
al fine dell’introduzione delle disposizioni vincolanti
delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.
2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione
urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che
individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna
parte del territorio attraverso la realizzazione della
"carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del
territorio urbanizzato e di quello suscettibile di
urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente
articolo.
3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di
microzonazione sismica sono progressivamente attuate
sull’intero territorio regionale secondo programmi annuali
predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle
disposizioni dello Stato.
4. Per garantire la realizzazione, l’omogeneità e
l’adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul
territorio regionale, la Regione provvede all’erogazione di
contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi
secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta
regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la
realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della
microzonazione sismica.
5. L’adozione, da parte dei Comuni, della carta delle
microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma
2, avviene tramite le seguenti procedure:
a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente
efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici
vigenti, se la carta è coerente agli stessi;
b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le
procedure dettate dall’art. 10 e seguenti della legge
regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l’adozione
comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.
6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:
a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, se ricompresi all’interno dell’area cratere di cui ai
Decreti del Commissario Delegato per l’Emergenza n. 3/2009 e
n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2
risultano già realizzati e validati;
b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte
della Regione, degli studi di microzonazione sismica
realizzati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro
varianti generali è preceduta dalla validazione regionale
dello studio di microzonazione sismica e dall’adozione della
carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo,
nonché dal parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.
8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano
di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le
modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal
Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta
regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei
propri strumenti di pianificazione urbanistica.
9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei
tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta
regionale, provvedono alla verifica ed all’aggiornamento
periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne
curano l’invio alla Regione per le attività di competenza.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli strumenti di pianificazione in itinere non possono
essere approvati in via definitiva se non in conformità con
gli indirizzi di cui al presente articolo.
11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di
adozione della carta delle microaree a comportamento sismico
omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta
regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel
termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico
dell’Amministrazione comunale inadempiente.
12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai
commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare
l’inadempienza alla Prefettura competente per territorio.
TITOLO III
PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE
Art. 6
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle
nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni
realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali
ai progetti.
Art. 7
(Autorizzazione sismica)
1. Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e
zona 2), individuate dagli atti di cui all’art. 83, commi 2
e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all’art. 6, non
possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica
rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per
territorio.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione
sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):
a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate
instabili nella carta di microzonazione sismica o, in
mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio
idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di
bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di
violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché
gli interventi relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui
all’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29
ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni
regionali in ordine all’applicazione delle nuove Norme
tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla
Classificazione sismica del territorio regionale";
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90,
comma 1, del D.P.R. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per
opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina
di cui all’art. 61 del D.P.R. 380/2001.
4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di
sopraelevazione degli edifici comprende anche la
certificazione di cui all’art. 90, comma 2 del D.P.R.
380/2001.
5. L’inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal
Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato
contestualmente allo Sportello Unico per l’edilizia,
all’Ufficio provinciale competente per territorio e al
Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di
competenza.
6. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno
decorrente dal rilascio dell’autorizzazione, pena la sua
decadenza. L’omessa comunicazione di inizio lavori comporta
una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e
modalità sono stabilite con apposito atto della Giunta
regionale.
Art. 8
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)
1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui
al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio
dell’autorizzazione sismica allo Sportello Unico per
l’edilizia competente per territorio. Alla richiesta di
autorizzazione è allegata l’asseverazione di cui all’art. 11
ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto
dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di
cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle
vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello Unico
trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta
con l’allegata documentazione agli uffici provinciali
competenti per territorio.
2. La Provincia competente per territorio:
a) rilascia l’autorizzazione entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta e comunica il
relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati
tecnici opportunamente vistati, allo Sportello Unico
competente per territorio. La comunicazione è
contestualmente inviata, per conoscenza, anche al
richiedente;
b) in caso di diniego dell’autorizzazione, comunica il
provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico
competente per territorio entro lo stesso termine di cui
alla lettera a).
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere
interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta
giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni
tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non
vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata
per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e
definitivamente archiviata con provvedimento espresso
dandone comunicazione allo Sportello Unico e al richiedente.
4. Nel corso dell’istruttoria gli Uffici provinciali
competenti per territorio possono, per una sola volta,
richiedere agli interessati, anche convocandoli per
un’audizione, i chiarimenti necessari, l’integrazione della
documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità
e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
5. Gli Uffici provinciali competenti, qualora sia
riscontrata la non completezza della documentazione
trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli
interessati, di integrazione documentale dichiarando
contestualmente il differimento dell’avvio del procedimento
di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a
decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti
integrativi; il termine massimo per fornire gli atti
documentali richiesti è fissato in 15 giorni; decorso
inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si
intende negata.
6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche e di legno, la
richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del
progetto e dell’asseverazione, nei modi e nei termini
prescritti dal presente articolo, è valida anche agli
effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del
D.P.R. n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di
deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti
previsti dallo stesso articolo.
7. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione entro i
termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso
gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide
con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro
sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e previa
diffida all’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione medesima, un Commissario ad acta per
l’adozione del provvedimento finale, con oneri a carico
dell’Amministrazione provinciale competente ai sensi della
presente legge.
Art. 9
(Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità)
1. Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4 , individuate dagli
atti di cui all’art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001,
l’inizio dei lavori di cui all’art. 6, comma 1, è
subordinato al preavviso scritto alla Provincia competente
per territorio e al contestuale deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le
disposizioni di cui all’art. 14, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista
abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all’art.
93 del D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche
sulle costruzioni.
3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche e legno, il
preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche
agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65
del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di
deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti
previsti dallo stesso articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
agli interventi di cui all’art. 7 comma 2, soggetti alla
preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui
all’art. 8. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno
decorrente dal rilascio dell’autorizzazione.
Art. 10
(Procedimento per il deposito del progetto esecutivo nelle
zone a bassa sismicità)
1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui
all’art. 9, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita
il progetto esecutivo allo Sportello Unico per l’edilizia
competente per territorio, unitamente all’asseverazione di
cui all’art. 11.
2. L’ufficio di cui al comma 1 rilascia all’interessato la
ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla Provincia
competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito,
il preavviso e il progetto con allegata la relativa
documentazione.
3. La Provincia competente acquisisce il preavviso ed il
progetto con la relativa documentazione e rilascia entro 20
giorni dal ricevimento allo Sportello Unico competente
l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli
elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di
incompletezza della documentazione, entro 20 giorni dal
ricevimento, la Provincia dichiara la non depositabilità e
ne dà comunicazione allo Sportello Unico competente e al
richiedente.
4. Lo Sportello Unico competente, trasmette all’interessato
l’attestazione di cui al comma 3 unitamente alla copia dei
relativi elaborati tecnici vistati dalla Provincia, che
costituiscono presupposto all’inizio dei lavori.
Art. 11
(Asseverazione)
1. I progetti di cui all’art. 8, comma 1 e all’art. 10,
comma 1 sono accompagnati da una dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle eventuali
prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Il progettista assevera inoltre che lo stato dei luoghi è
quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non
hanno avuto ancora inizio.
Art. 12
(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)
1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere
infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'art. 2
della OPCM n. 3274 del 20.3.2003 (Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica) e la valutazione di sicurezza
prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono
depositate, a cura del soggetto interessato, presso il
competente Sportello Unico che ne trasmette copia alla
Provincia competente per territorio.
2. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione
di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto
interessato deposita direttamente il progetto esecutivo
riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione
sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e
11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte
integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Art. 13
(Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi)
1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti
aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto
interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive
competente per territorio.
2. Nei casi previsti dal Decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i
requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per
le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) il soggetto interessato può
avvalersi delle Agenzie per le Imprese appositamente
accreditate.
TITOLO IV
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 14
(Attività di vigilanza e controllo)
1. L’attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone
sismiche, si effettua ai sensi dell’art. 103 del D.P.R.
380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 103 del D.P.R.
380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia
effettua l’attività di vigilanza e il controllo ispettivo
con metodo a campione nella misura minima del 10% delle
pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente.
Restano esclusi dall’impiego del metodo a campione i casi
previsti all’art. 7, comma 2.
3. La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico
di cui all’art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione
della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad
oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei
compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione
delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico previsti ai sensi del presente capo.
4. I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da
allegare al progetto;
b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le
opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a
bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla
denuncia di inizio attività;
d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle
strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;
e) le opere di trascurabile importanza ai fini della
pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di
autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con
contestuale deposito;
f) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del
campione e della tipologia degli interventi da assoggettare
a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o
minore rischio sismico stimato al livello del territorio
regionale;
g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del
campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli
interventi ai fini della verifica dei progetti depositati,
nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.
5. Fino all’emanazione dei criteri di indirizzo di cui al
comma 3 è necessario il preventivo rilascio
dell’autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente
intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto
originario presentato all’Ufficio provinciale competente per
territorio.
Art. 15
(Contributi e spese di istruttoria)
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli
7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’art. 9 è
dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la
corresponsione di un contributo per l’esercizio delle
funzioni regionali di cui all’art. 2, e di diritti e spese
per lo svolgimento delle attività istruttorie e
dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti
da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per
territorio.
2. L’importo e le modalità di versamento dei contributi,
diritti e spese di cui al comma 1, sono stabiliti con
apposito atto della Giunta regionale, e fissati con
riferimento alla zonizzazione sismica, all’entità e alla
tipologia dell’intervento.
3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1
costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda.
4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui
al comma 1 per l’esercizio delle funzioni regionali, sono
riscosse dalla Regione.
5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del
rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle
sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia
competente per territorio e sono vincolate alla copertura
delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il
personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e
controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle
strutture tecniche competenti.
6. Le Province che esercitano attività di vigilanza e
controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati
informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate,
ed una relazione illustrativa sintetica sull’attività
svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con
apposito atto di Giunta regionale.
7. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei
diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla
Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.
Art. 16
(Sanzioni amministrative)
1. Alle violazioni delle norme che disciplinano gli
interventi di cui all’art. 10, comma 1, si applicano le
sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV,
Sezione III del D.P.R. 380/2001.
2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle
opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso
ed a struttura metallica e in legno, si applicano le
sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II,
Sezione II e III del D.P.R. 380/2001.
Art. 17
(Edifici di speciale importanza artistica)
1. Restano ferme le disposizioni di cui al D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) ed alla relativa normativa tecnica per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici che privati.
Art. 18
(Eliminazione delle barriere architettoniche)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione
delle barriere architettoniche mediante opere strutturali, è
sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici,
all’autorizzazione di cui all’art. 8 o al deposito del
progetto di cui all’art. 10.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
Art. 19
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’istituzione dello Sportello Unico per
l’edilizia, le domande per il rilascio dell’autorizzazione
sismica di cui all’art. 8 e del deposito di cui all’art. 10,
possono essere presentate all’Ufficio comunale competente il
quale opera con le medesime funzioni e tempistiche
attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.
2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 104 del DPR n. 380/2001.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono completati e producono i loro
effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali
previgenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso
quando:
a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le
strutture presso il competente Sportello Unico per
l’edilizia;
b) è stata rilasciata l'autorizzazione sismica o
l’attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici
provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la
stessa era prescritta dalla normativa previgente.
5. Le varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici
comunali sono ammesse solo previo studio di microzonazione
sismica dell’area interessata, redatto in attuazione agli
indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla
richiesta di parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n.
380/2001.
Art. 20
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge
trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 21
(Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate regionali di cui al comma 2 dell’art. 15,
quantificate presuntivamente per l’anno 2011 in €
100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle
entrate del bilancio regionale nell’ambito della UPB
03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per
l’espletamento delle funzioni regionali in materia di
riduzione del rischio sismico".
2. Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale,
nell’ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova
iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa
per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di
riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto
per l’anno 2011 pari ad € 100.000,00.
3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB
03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304
sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di
bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
4. Le risorse derivanti dal contributo di cui all’art. 15,
che risultano superiori alle spese necessarie per
l’espletamento delle funzioni regionali in materia di
riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di
spesa.
5. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività
di microzonazione sismica di cui all’art. 5, comma 4, si
farà fronte secondo le seguenti modalità:
a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le
risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico
istituito con l’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39
(decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24
giugno 2009, n. 77;
b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso
le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304
di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR
Abruzzo (2007-2013).
Art. 22
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate:
a) la legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93 (Norme per lo
snellimento di procedure per gli interventi di costruzione,
riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone
dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.
64);
b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme
per lo snellimento di procedure per gli interventi di
costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento
nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge
2.2.1974, n. 64).
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi |