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Approvata la nuova legge sismica regionale che abroga la 138/96
L.R. 28/2011, pubblicata sul BURA n. 51, Ordinario del 26-08-2011. Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. Il nuovo testo entra in vigore il 24-11-2011.
Approvata la nuova legge sismica regionale che abroga la 138/96

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TESTO DELLA LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 2
(Funzioni regionali)


1. La Giunta regionale svolge:

a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;

b) attività di supporto nei confronti degli enti locali.

2. La Giunta regionale promuove, altresì:

a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;

b) la formazione e l’aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l’introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

4. Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli Uffici provinciali competenti in materia sismica, è istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.

5. La Giunta regionale, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, può istituire per lo svolgimento dei propri compiti, nell’ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al comma 4.


TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA


Art. 3
(Principi generali in materia di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. I contenuti della presente legge sono prevalenti sugli strumenti di pianificazione e regolamentari previsti ai vari livelli di governo.

Art. 4
(Pianificazione Provinciale)


1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili delle stesse.

3. Le Province, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano o integrano i propri strumenti di pianificazione per le finalità di cui ai commi 1 e 2, armonizzando i piani comunali di cui all'art. 5 lungo le aree confinanti per una fascia non inferiore a cinquecento (500) metri.

Art. 5
(Pianificazione comunale)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell’introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull’intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.

4. Per garantire la realizzazione, l’omogeneità e l’adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all’erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.

5. L’adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:

a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;

b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall’art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l’adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:

a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all’interno dell’area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l’Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;

b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.

9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all’aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l’invio alla Regione per le attività di competenza.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.

11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico dell’Amministrazione comunale inadempiente.

12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare l’inadempienza alla Prefettura competente per territorio.


TITOLO III
PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE


Art. 6
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Art. 7
(Autorizzazione sismica)


1. Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all’art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all’art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per territorio.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):

a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all’art. 61 del D.P.R. 380/2001.

4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all’art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5. L’inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l’edilizia, all’Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.

6. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione, pena la sua decadenza. L’omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 8
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)


1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sismica allo Sportello Unico per l’edilizia competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l’asseverazione di cui all’art. 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello Unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l’allegata documentazione agli uffici provinciali competenti per territorio.

2. La Provincia competente per territorio:

a) rilascia l’autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta e comunica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo Sportello Unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;

b) in caso di diniego dell’autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo Sportello Unico e al richiedente.

4. Nel corso dell’istruttoria gli Uffici provinciali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un’audizione, i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

5. Gli Uffici provinciali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell’avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si intende negata.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche e di legno, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

7. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e previa diffida all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione medesima, un Commissario ad acta per l’adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell’Amministrazione provinciale competente ai sensi della presente legge.

Art. 9
(Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità)


1. Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4 , individuate dagli atti di cui all’art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, l’inizio dei lavori di cui all’art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto alla Provincia competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche e legno, il preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli interventi di cui all’art. 7 comma 2, soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui all’art. 8. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione.

Art. 10
(Procedimento per il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui all’art. 9, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo allo Sportello Unico per l’edilizia competente per territorio, unitamente all’asseverazione di cui all’art. 11.

2. L’ufficio di cui al comma 1 rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla Provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La Provincia competente acquisisce il preavviso ed il progetto con la relativa documentazione e rilascia entro 20 giorni dal ricevimento allo Sportello Unico competente l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione, entro 20 giorni dal ricevimento, la Provincia dichiara la non depositabilità e ne dà comunicazione allo Sportello Unico competente e al richiedente.

4. Lo Sportello Unico competente, trasmette all’interessato l’attestazione di cui al comma 3 unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla Provincia, che costituiscono presupposto all’inizio dei lavori.

Art. 11
(Asseverazione)


1. I progetti di cui all’art. 8, comma 1 e all’art. 10, comma 1 sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Il progettista assevera inoltre che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non hanno avuto ancora inizio.

Art. 12
(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)


1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'art. 2 della OPCM n. 3274 del 20.3.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il competente Sportello Unico che ne trasmette copia alla Provincia competente per territorio.

2. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 13
(Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi)


1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

2. Nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il soggetto interessato può avvalersi delle Agenzie per le Imprese appositamente accreditate.


TITOLO IV
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 14
(Attività di vigilanza e controllo)

1. L’attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 380/2001.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l’attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall’impiego del metodo a campione i casi previsti all’art. 7, comma 2.

3. La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.

4. I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;

e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

f) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

5. Fino all’emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all’Ufficio provinciale competente per territorio.

Art. 15
(Contributi e spese di istruttoria)


1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l’esercizio delle funzioni regionali di cui all’art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.

2. L’importo e le modalità di versamento dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1, sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale, e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all’entità e alla tipologia dell’intervento.

3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda.

4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 per l’esercizio delle funzioni regionali, sono riscosse dalla Regione.

5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

6. Le Province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione illustrativa sintetica sull’attività svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.

7. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

Art. 16
(Sanzioni amministrative)


1. Alle violazioni delle norme che disciplinano gli interventi di cui all’art. 10, comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001.

2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica e in legno, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II, Sezione II e III del D.P.R. 380/2001.

Art. 17
(Edifici di speciale importanza artistica)


1. Restano ferme le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla relativa normativa tecnica per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici che privati.

Art. 18
(Eliminazione delle barriere architettoniche)


1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante opere strutturali, è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, all’autorizzazione di cui all’art. 8 o al deposito del progetto di cui all’art. 10.


TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 19
(Disposizioni transitorie)


1. Nelle more dell’istituzione dello Sportello Unico per l’edilizia, le domande per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 e del deposito di cui all’art. 10, possono essere presentate all’Ufficio comunale competente il quale opera con le medesime funzioni e tempistiche attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.

2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 104 del DPR n. 380/2001.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

4. I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso quando:

a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso il competente Sportello Unico per l’edilizia;

b) è stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l’attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla normativa previgente.

5. Le varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici comunali sono ammesse solo previo studio di microzonazione sismica dell’area interessata, redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 20
(Norma di rinvio)


1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 21
(Disposizioni finanziarie)


1. Le entrate regionali di cui al comma 2 dell’art. 15, quantificate presuntivamente per l’anno 2011 in € 100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nell’ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".

2. Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell’ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto per l’anno 2011 pari ad € 100.000,00.

3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

4. Le risorse derivanti dal contributo di cui all’art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

5. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all’art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:

a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).

Art. 22
(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93 (Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64);

b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).

Art. 23
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

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Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.


Nota (ndr): per quanto attiene il ritratto di minori, la pubblicazione nei termini e modi indicati nel precedente Art. 97, è vietata solo per i minori coinvolti in vicende giudiziarie (art.13 D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03 n.196, che estende il divieto anche ai casi di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale).

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