Sentenza Tar Abruzzo n. 551/2009 Reg. Sen. E n. 589/2002 Reg.Ric. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del dlgs. 267/2000
		
		
		
Testo della delibera consigliare del 6 Ottobre 2009
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Il debito scaturisce da un risarcimento danni riconosciuto 
con sentenza del TAR per la mancata approvazione da parte dell'Amministrazione 
Comunale, di un Piano Attuativo di insediamenti Produttivi (PAP) che dal 1995 ha 
impedito a due ditte di costruire nella zona produttiva in località Capretta. 
Di seguito il testo della delibera consigliare N. 36 del 1 
Ottobre 2009
Premesso che:
- in data 25/01/1994 è stata presentata, da parte della sig.ra Caniglia 
Giuseppina, la richiesta di approvazione di un Piano Attuativo di 
insediamenti Produttivi (PAP), sul terreno distinto in catasto al Fg. 35 
particelle 623 (ex 218) e 219, sito il località Capretta;
- con delibera di C.C. n. 23 del 16/05/1995, per le motivazioni in essa 
contenute, è stato espresso parere contrario all’adozione del suddetto 
Piano Attuativo di insediamenti Produttivi;
- Il T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, con sentenza 20 novembre 1997 n. 668 - 
non impugnata in appello e quindi, passata in giudicato – resa a seguito del 
ricorso n. 1089/1995 proposto da Caniglia Giuseppina, Piccoli Rosa, 
la società “TIPO di Porreca Pietro & C.", in persona dell’amministratore
Porreca Pietro, e da Foresi Angela Domenica, in persona del suo 
procuratore speciale - ha annullato la deliberazione 16 maggio 1995 n.23 del 
Consiglio comunale di Casoli con cui era stata negata l’approvazione del 
progetto di piano attuativo di insediamento produttivo (di seguito PAP);
- con ricorso n.589 del 2002 i sig.ri:
- PICCOLI ROSA, in proprio e quale titolare della ditta artigianale 
“Atelier della Sposa di Piccoli Rosa”, nonché quale legale rappresentante della 
S.n.c. “Atelier della Sposa di Piccoli Rosa & figlie”, entrambe con sede in 
Casoli;
- PORRECA PIETRO, quale legale rappresentante della S.n.c. “TIPO di 
Pietro Porreca & C.”, con sede in Casoli;
hanno richiesto il risarcimento dei danni conseguenti al giudicato di cui alla 
sentenza 20 novembre 1997 n. 668 del T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di 
Pescara;
- Il T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, con sentenza N. 00551/2009 reg.sen., 
depositata in data 01/09/2009, ha accolto, nei limiti di cui alla motivazione 
della sentenza stessa, il predetto ricorso n.589 del 2002 condannando il 
Comune di Casoli a pagare, a titolo di risarcimento danni per l’illegittima 
adozione della deliberazione consigliare 16 maggio 1995 n.23, la somma di 
Euro 82.400,00 (ottantaduemilaquattrocento/00) a favore di Porreca Pietro, 
quale legale rappresentante della S.n.c. “TIPO di Pietro Porreca & C.”, e 
la somma di Euro 114.160,00 (centoquattordicimilacentosessanta,00) a 
favore di Piccoli Rosa, in proprio e quale titolare della ditta 
artigianale “Atelier della Sposa di Piccoli Rosa”, nonché quale legale 
rappresentante della S.n.c. “Atelier della Sposa di Piccoli Rosa & figlie", 
nonché a pagare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di Porreca 
Pietro, nella suindicata qualità, e la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) a 
favore di Piccoli Rosa, in proprio e nelle suindicate qualità, per spese di 
giudizio;
- con atto notificato il 23/09/2009 è stato proposto ricorso al Consiglio di 
Stato avverso alla predetta sentenza T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, N. 
00551/2009 reg.sen., richiedendo, tra l’altro, la sospensione dell’esecutività 
della sentenza di primo grado in via provvisoria e fino all’udienza camerale;
Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, che la condanna ed il pagamento delle 
somme che conseguono dalla sentenza succitata integri la previsione di cui 
all’art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), ai sensi del 
quale spetta al Consiglio Comunale riconoscere la legittimità, tra gli altri, 
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
Dato atto, che non si dispone, allo stato, di elementi per addivenire 
all’esperimento di azioni di regresso nei confronti di terzi per il danno 
cagionato all’Ente e derivante dal pagamento degli oneri accessori, facendo 
salvo l’eventuale accertamento di responsabilità da parte del Competente Organo 
Giurisdizionale contabile, cui la deliberazione di riconoscimento dovrà essere 
trasmessa ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge n.289/02;
Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per 
una somma totale di €. 200.560,00, quantificata nel dettaglio come segue:
- Euro 82.400,00 (ottantaduemilaquattrocento/00) a favore di Porreca 
Pietro, quale legale rappresentante della S.n.c. “TIPO di Pietro Porreca 
& C.”; 
- Euro 114.160,00 (centoquattordicimilacentosessanta,00) a favore di 
Piccoli Rosa, in proprio e quale titolare della ditta artigianale “Atelier 
della Sposa di Piccoli Rosa”, nonché quale legale rappresentante della S.n.c. “Atelier 
della Sposa di Piccoli Rosa & figlie; 
- Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di Porreca Pietro, nella suindicata 
qualità;
- Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di Piccoli Rosa, in proprio e nelle 
suindicate qualità, per spese di giudizio;
Ritenuto pertanto, di provvedere al finanziamento del predetto debito fuori 
bilancio di €. 200.560,00 con successiva deliberazione di variazione al 
bilancio di previsione del corrente esercizio che verrà adottata da questo 
consiglio in data odierna;
Visto il Nuovo Principio contabile n. 2. punto 90 e segg., dell’Osservatorio per 
la Finanza e la Contabilità per gli Enti Locali;
Vista la giurisprudenza in materia (in particolare cfr. deliberazione n. 2 /2005 
Sezione Riunite Corte dei conti Regione Sicilia e deliberazione n. 6/2005 Corte 
dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia);
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
responsabili dei settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
DELIBERA
1 – di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del Tuel, comma 1, lett. a), la 
legittimità del debito fuori bilancio di complessivi €. 200.560,00, di cui in 
parte narrativa che qui s’intende integralmente richiamata e descritta, 
derivante dalla vertenza giudiziaria tra il Comune di Casoli ed i sig.ri Porreca 
Pietro, quale legale rappresentante della S.n.c. “TIPO di Pietro Porreca & C.”, 
e Piccoli Rosa, in proprio e quale titolare della ditta artigianale “Atelier 
della Sposa di Piccoli Rosa”, nei termini di cui alla Sentenza del T.A.R. 
Abruzzo, Sezione di Pescara, con sentenza N. 00551/2009 reg.sen., depositata in 
data 01/09/2009, di seguito riassunti:
- Euro 82.400,00 (ottantaduemilaquattrocento/00) a favore di Porreca 
Pietro, quale legale rappresentante della S.n.c. “TIPO di Pietro Porreca 
& C.”; 
- Euro 114.160,00 (centoquattordicimilacentosessanta,00) a favore di 
Piccoli Rosa, in proprio e quale titolare della ditta artigianale “Atelier 
della Sposa di Piccoli Rosa”, nonché quale legale rappresentante della 
S.n.c. “Atelier della Sposa di Piccoli Rosa & figlie; 
- Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di Porreca Pietro, nella suindicata 
qualità;
- Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di Piccoli Rosa, in proprio e nelle 
suindicate qualità, per spese di giudizio;
2 – di dare atto che con deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 
del corrente esercizio che sarà adottata in data odierna da questo Consiglio si 
procederà a dare copertura finanziaria al debito fuori bilancio di €. 
200.560,00, riconosciuto con il presente atto;
3 – Di trasmettere la presente deliberazione di riconoscimento alla Procura 
Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall’art.23, comma 5 
della Legge n.289/02.
Inoltre in relazione all’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli 
n. ____ , astenuti n. ____, contrari _____;
DELIBERA
di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
INIZIO DISCUSSIONE ORE 18,53
Vista la proposta presentata Vice Sindaco che la illustra in aula dicendo 
che affinché i colleghi consiglieri ed anche il pubblico presente possano avere 
una conoscenza sia pure sintetica dell’origine della causa del debito fuori 
bilancio di cui si deve parlare, è bene che si faccia una sintesi della 
cronistoria dell’avvenimento.
Nel lontano 1995 la sig.ra Caniglia Giuseppina presentava un PAP privato, 
previsto dalle norme regolamentari, redatto dall’ing. Eliseo Travaglini, con il 
quale chiedeva l’attivazione del Piano in località Capretta di Casoli. Il 
Consiglio Comunale nella seduta del 16.05.1995 esaminava la richiesta e non 
approvava il PAP con 14 voti contrari e 2 favorevoli. Successivamente su ricorso 
degli interessati il TAR Pescara annullava la delibera del Consiglio Comunale 
del 16.05.2006 e tale sentenza, non appellata, passava in giudicato. Nel 
frattempo il Comune aveva provveduto ad elaborare ed approvare un PAP pubblico 
nella stessa località Capretta di Casoli ed assegnava, dopo l’iter 
procedimentale apposito, i lotti ai richiedenti. Nell’ottobre 2002 Piccoli Rosa 
per Atelier della Sposa e Porreca Pietro per Carrozzeria Tipo adivano il TAR 
Pescara per chiedere il risarcimento danni derivante dalla non approvazione del 
PAP da loro proposto nel 1995. Il TAR con sentenza depositata il 01.09.2009 ha 
riconosciuto in parte la richiesta di risarcimento dei ricorrenti quantizzandolo 
in complessivi € 200.560,00. L’Amministrazione Comunale ha adito il Consiglio di 
Stato proponendo ricorso avverso detta sentenza, chiedendone anche la sospensiva 
. Il Presidente del Consiglio di Stato ha tempestivamente provveduto a concedere 
una sospensiva temporanea fissando nel contempo al 20 ottobre 2009 la seduta per 
l’esame della richiesta. Pertanto si pone per l’Amministrazione l’obbligo di 
riconoscere il debito fuori bilancio di € 200.560,00, cosa che si deve 
approvare con la delibera che si propone. Alle già presenti difficoltà di 
bilancio che questo comune ha come tutti i comuni italiani, specialmente alla 
fine, quasi, dell’esercizio finanziario 2009, si aggiunge questo debito non 
previsto che crea ulteriori difficoltà nella realizzazione delle opere previste. 
Nella trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno, la necessaria 
variazione di bilancio ed il riequilibrio, si potranno meglio evidenziare le 
difficoltà che l’Ente incontra per la copertura del debito derivante dalla 
suddetta sentenza. L’Amministrazione si è mossa con urgenza con il ricorso al 
Consiglio Di Stato e la richiesta di sospensiva per limitare il più possibile il 
danno finanziario e le conseguenze dallo stesso derivanti sull’attività 
amministrativa, già compromessa per la necessità di rispettare i vincoli del 
Patto di Stabilità.
Prende la parola il consigliere Barrella il quale 
afferma che è il riepilogo di una situazione che era nell’aria quello 
dell’autonomia del gruppo Nuovi Orizzonti, lascia perplessi la nota con la quale 
comunicano detta decisione ed il suo contenuto, ma, poi, al momento della 
necessità questo gruppo non c’è, si deve tener conto di questo fatto e prendere 
atto delle ragioni dei componenti detto gruppo. In più occasioni questa 
maggioranza non sta rispettando il mandato elettorale, questa maggioranza ha 
proposto l’argomento in trattazione ma di fatto la maggioranza consiliare non 
c’è più, è un episodio molto grave nella storia del comune di Casoli, il 
riconoscimento di questo tipo è un fatto nuovo ed eclatante, in questo caso ci 
sono dei comportamenti addebitabili alle amministrazioni dell’epoca quando non è 
stato proposto ricorso alla sentenza e questa è passata in giudicato creando 
danno e costituisce elemento aggiuntivo di responsabilità a carico di chi ha 
contribuito a creare detto danno l’assenza di stasera. La maggioranza non c’è 
più e, pertanto, invita il Sindaco a rimettere il mandato.
Durante l’intervento del consigliere Barrella il Presidente richiama lo 
stesso ad attenersi all’argomento all’ordine del giorno, il consigliere 
Barrella ribatte che quello che dice è, invece, attinente con l’argomento 
all’ordine del giorno.
Il Sindaco asserisce che il Consiglio Comunale ha oggi un onere molto 
delicato che è quello del riconoscimento del debito, atteggiamento doveroso che 
questa Amministrazione ha tenuto anche nel passato, vedasi ricorso Telecom, si è 
deciso, pertanto, di ricorrere al Consiglio di Stato per l’entità della somma. Č 
un fatto grave per questo Ente aggiunto a tutti i vincoli cui è sottoposto, 
forse questa Amministrazione, dati i tempi lunghi, non vedrà la soluzione della 
vertenza davanti al Consiglio di Stato. La richiesta del consigliere Barrella 
non è nuova, i consiglieri del gruppo Nuovi Orizzonti avranno avuto degli 
impegni e perciò non sono presenti in aula, comunque nulla vieta che in futuro 
possa esserci convergenza con detto gruppo sulle decisioni da prendere.
Il Vice Sindaco ribadisce che il 1° settembre, oltre a tutte le decisioni 
da prendere, ci si è trovati a fronteggiare il riconoscimento di questo debito 
fuori bilancio che è atto dovuto per legge.
Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta 
presentata, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.13
Consiglieri votanti n. 7
Consiglieri astenuti n. 6 (Tiberini, Barrella, Tilli, Nasuti, Travaglini Mario, 
Comegna)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. =
Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta, è 
approvata.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 7 espressi in 
forma palese per alzata di mano e l'astensione dei consiglieri Tiberini, 
Barrella, Tilli, Nasuti, Travaglini Mario e Comegna 
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Fonte:
www.comune.casoli.ch.it