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NO a Ombrina Mare
D'Orsogna: "Il primo motivo del no, sono le nostre osservazioni. E' una vittoria nostra e di nessun politico"

NO a Ombrina Mare
 

Applicata per la prima volta la norma sul divieto di trivellazione nella fascia marina compresa entro le 5 miglia dalla costa. "Sono giunte le motivazioni ufficiali del NO a Ombrina Mare - dice Maria Rita D'Orsogna - Il primo motivo sono le nostre osservazioni! Grazie a tutti voi. E' veramente una vittoria nostra e di nessun politico, checche' ne dicano."

 

Questo e' quello che dice il Ministero:

 

CONSIDERATO che le osservazioni presentate da Enti Pubblici e Privati, da Associazioni, esercizi commerciali e singoli cittadini attengono nella quasi totalità dei casi a:

· timore di nocumento per lo sviluppo turistico;

· timore di degrado ambientale per la presenza di una nuova torre di perforazione;

· impatto negativo di traffico, presenza di strutture a mare, smaltimento rif iuti, rilascio metalli pesanti;

· timore di possibile inquinamento da vernici, combustibili, reflui;

· timore per la paventata diminuzione di presenza turistica;

· timore di possibili nocumenti irreversibili per le aree SIC presenti sulla costa, e le altre aree protette nella zona di eventuale interferenza, in particolare per le specie arboree e l’avifauna;

· timore di nocumento per la pesca;

· timore per il possibile sversamento di idrocarburi liquidi in mare;

· timore di nocumento per le specie ittiche, per i rettili, i mammiferi marini e avifauna;

· timore di spiaggiamento cetacei;

· timore di possibili insorgenze di patologie nell’uomo in conseguenza dell’attività di sfruttamento

idrocarburi legate al rilascio di sostanze pericolose volatili e/o solubili e/o solide;

· Timore di interferenza con la flotta peschereccia e con le linee commerciali;

CONSIDERATO che il comma 17 dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal succitato Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 prevede che:

"Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma”

CONSIDERATO che l’intera estensione dell’area di ricerca d 355 CR SR si trova interamente entro il limite di 12 miglia marine dalla costa in cui sono presenti le aree protette;

CONSIDERATO che nella zona costiera prospiciente l’area di ricerca sono presenti due Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della legge 394/91 la cui ubicazione è illustrata nella carta dei vincoli allegata al SIA denominati “Fosso delle Farfalle” e “Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro”;

CONSIDERATO che sulla costa insiste un’area sottoposta a vincolo paesaggistico dichiarata di notevole interesse pubblico dalla L. 1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs 42/2004). In particolare con D.M. 21/06/1985 è stata vincola l’area di costa (codice del vincolo 130102) denominata “Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare” che interessa tutta la coste della Provincia di Chieti e parte delle aree più interne, inglobando le singole aree vincolate istituite in precedenza;

ESPRIME

parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto “Progetto di coltivazione del giacimento

di idrocarburi Ombrina Mare nell’ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD” in considerazione

di quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal succitato Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Inserito da Redazione il 13/10/2010 alle ore 15:58:11 - sez. Ambiente - visite: 3088