CONSIDERATO che le
osservazioni presentate da Enti Pubblici e
Privati, da Associazioni, esercizi commerciali
e singoli cittadini attengono nella quasi
totalità dei casi a:
·
timore di nocumento per lo
sviluppo turistico;
·
timore di degrado ambientale
per la presenza di una nuova torre di perforazione;
·
impatto negativo di traffico,
presenza di strutture a mare, smaltimento rif iuti, rilascio
metalli pesanti;
·
timore di possibile
inquinamento da vernici, combustibili, reflui;
·
timore per la paventata
diminuzione di presenza turistica;
·
timore di possibili nocumenti
irreversibili per le aree SIC presenti sulla costa, e le
altre aree protette nella zona di eventuale interferenza, in
particolare per le specie arboree e l’avifauna;
·
timore di nocumento per la
pesca;
·
timore per il possibile
sversamento di idrocarburi liquidi in mare;
·
timore di nocumento per le
specie ittiche, per i rettili, i mammiferi marini e
avifauna;
·
timore di spiaggiamento
cetacei;
·
timore di possibili
insorgenze di patologie nell’uomo in conseguenza
dell’attività di sfruttamento
idrocarburi legate al
rilascio di sostanze pericolose volatili e/o solubili e/o
solide;
·
Timore di interferenza con la
flotta peschereccia e con le linee commerciali;
CONSIDERATO che il
comma 17 dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 come modificato ed
integrato dal succitato Decreto Legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 prevede che:
"Ai fini di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro
delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per
scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali sono vietate le attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle
zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina
compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque
territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al
di fuori delle medesime aree, le predette attività sono
autorizzate previa sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui agli
articoli 21 e seguenti del presente decreto,
sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di
dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle
attività di cui al primo periodo . Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai procedimenti
autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del
presente comma”
CONSIDERATO che
l’intera estensione dell’area di ricerca d 355 CR SR si
trova interamente entro il limite di 12 miglia marine dalla
costa in cui sono presenti le aree protette;
CONSIDERATO che nella
zona costiera prospiciente l’area di ricerca sono presenti
due Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della
legge 394/91 la cui ubicazione è illustrata nella carta dei
vincoli allegata al SIA denominati “Fosso delle Farfalle” e
“Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume
Sangro”;
CONSIDERATO che sulla
costa insiste un’area sottoposta a vincolo paesaggistico
dichiarata di notevole interesse pubblico dalla L. 1497/39
(oggi art. 136 del D.Lgs 42/2004). In particolare con D.M.
21/06/1985 è stata vincola l’area di costa (codice del
vincolo 130102) denominata “Fascia costiera che va da
Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti
sul mare” che interessa tutta la coste della Provincia di
Chieti e parte delle aree più interne, inglobando le singole
aree vincolate istituite in precedenza;
ESPRIME
parere negativo
riguardo alla compatibilità ambientale del progetto “Progetto
di coltivazione del giacimento
di idrocarburi Ombrina
Mare nell’ambito della concessione di coltivazione d30
B.C-MD” in considerazione
di quanto previsto dall’art.
6 del D. Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal
succitato Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. |