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Ospedale di Casoli, il TAR rigetta il ricorso, ma resta il Punto di Primo Intervento h24
La discussione di merito sulla chiusura dei reparti è stata rinviata al 23 Marzo 2011

Ospedale di Casoli, il TAR rigetta il ricorso, ma resta il Punto di Primo Intervento h24

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Ieri, il Tribunale Amministrativo de L'Aquila, ha  respinto la sospensiva, ma ha lasciato aperto il Punto di Primo Intervento h24 (leggi l'ordinanza TAR del 13-01-2011). Prima dell'ordinanza del TAR, il commissario ad acta Chiodi, con urgenza, ha approvato la delibera n. 81 del 29-12-2010, che corregge le precedenti delibere 44 e 45/2010. Con la stessa urgenza, il 4 Gennaio 2011, il direttore generale Zavattaro, con delibera n. 1, recepisce ed approva la proposta di delibera del commissario ad acta. Tutto questo accade in fretta e sotto il clima ancora festivo "per non incappare in bocciature più gravi da parte del TAR".

«Esprimo la mia personale soddisfazione - commenta il Sindaco Sergio De Luca - per la conferma del mantenimento del Punto di Primo Intervento H24 all'interno del Presidio Territoriale di  Assistenza di Casoli, ma anche di Gissi, Pescina e Tagliacozzo e a  trasformazione attuata in PTA anche a Guardiagrele.» 

«Va sottolineata - continua il primo cittadino - in particolare la retromarcia del Commissario Straordinario Chiodi e della sua Vice Dott.ssa Baraldi, costretti dalla imminente discussione al Tar del 12 gennaio 2011 a cambiare, modificare e correggere con la delibera n. 81 (leggi la delibera di Chiodi) le loro precedenti  delibere 44 e 45/2010 che prevedevano la cancellazione dei PPI all'interno dei PTA. Le date del 29 Dicembre 2010 e del 4 Gennaio 2011 (leggi la delibera di Zavattaro) estimoniano ampiamente che hanno dovuto approvare le allegate delibere (d'urgenza prima  del pronunciamento) per non incappare in una ben più grave loro bocciatura  da parte TAR Abruzzo.
La delibera n. 81 del Commissario e del Sub Commissario è stata approvata  solo ed esclusivamente perchè ci sono stati i ricorsi alla magistratura,  altrimenti da parte loro non sarebbe mai stata emanata.
»

Il TAR L'Aquila ha fissato al 23 Marzo p.v. la discussione di  merito sulla chiusura dei reparti di Casoli e Guardiagrele.
Chiodi, nella delibera n. 81 puntualizza che la permanenza dei PPI  all'interno dei PTA è legata a monitoraggi di qualità e di esito mensili che  se non rispettati determineranno comunque la chiusura dei PPI.
«Probabilmente è una esigenza "amministrativa" - commenta il Sindaco - per giustificarsi nei  confronti dei tavoli ministeriali della sanità (Fazio) e dell'economia  (Tremonti), in quanto già conoscevano la prevista chiusura dei PPI con le delibere n. 44 e 45 di agosto 2010 (..rispetto a quei tavoli è sicuramente molto imbarazzante cambiare opinione..). Certo è che se veramente avranno il coraggio di richiuderli, non so cosa  potranno ancora pensare di loro gli abruzzesi.»

«Per me è stata una sconfitta della politica regionale in materia sanitaria - conclude De Luca - perchè è dovuta intervenire la magistratura per far capire ai politici che bisogna garantire il diritto alla salute anche agli abruzzesi delle aree interne.
Se i rappresentanti del governo regionale non sono stati in grado di  ascoltare, come in questo caso, la forte richiesta avanzata per mesi dai  numerosi sindaci, amministratori e cittadini di tutto l'Abruzzo (Casoli, Gissi, Tagliacozzo, Pescina, Guardiagrele, Popoli, Sulmona, etc.), devono prendere atto della loro "inappropriatezza" e dimettersi.
»

 

L'ordinanza del TAR del 13 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2010, proposto da:

Comune di Casoli, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Femminella, con domicilio eletto presso Marco Avv. Racano in L'Aquila, via Persichetti N. 10; Di Florio Andrea Antonino, Mario Foresi, Filippo Travaglini, Domenico Pietropaolo, Massimo Tiberini, Piero D'Amico, Nicola Paolo Rosato, Domenica Onofrillo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Femminella, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Asl 103 - Lanciano/Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria Russo Valentini, Paola Cococcia, con domicilio eletto presso Paola Cococcia in L'Aquila, via Solaria 35;

nei confronti di

Commissario Ad Acta-Gianni Chiodi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza, Camilla D'Alonzo, Carlo Massacesi, domiciliata per legge in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci; Comune di Atessa in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Totaro, con domicilio eletto presso Angela Avv. Campitelli in L'Aquila, via dei Medici N. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLE NOTE DEL 20-24-25 AGOSTO 2010 CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 2 HA COMUNICATO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO PRESSO L'OSPEDALE “CONSALVI” DI CASOLI, CON TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, IVI COMPRESE LE DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N. 44 E 45.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 103 - Lanciano/Vasto e di Commissario Ad Acta-Gianni Chiodi e di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T. e di Comune di Atessa in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che - pur a prescindere dall’eccezione di inammissibilità della reiterazione dell’istanza - lo stato di attuazione dei provvedimenti impugnati, anche alla luce della deliberazione commissariale 81/2010, non consente l’adozione di idonee misure cautelari;

P.Q.M.

Respinge l’istanza;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 marzo 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Inserito da Redazione il 14/01/2011 alle ore 09:05:06 - sez. Ospedale - visite: 3440