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Ospedale di Casoli, il TAR rigetta il ricorso, ma resta il Punto di Primo Intervento h24
La discussione di merito sulla chiusura dei reparti è stata rinviata al 23 Marzo 2011
Ospedale di Casoli, il TAR rigetta il ricorso, ma resta il Punto di Primo
Intervento h24
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Ieri, il Tribunale Amministrativo de L'Aquila, ha
respinto la sospensiva, ma ha lasciato aperto il Punto di Primo Intervento h24 (leggi
l'ordinanza TAR del 13-01-2011).
Prima dell'ordinanza del TAR, il commissario ad acta
Chiodi,
con urgenza, ha approvato la delibera n. 81 del 29-12-2010, che corregge le
precedenti delibere 44 e 45/2010. Con la stessa urgenza, il 4 Gennaio 2011, il
direttore generale Zavattaro, con delibera n. 1, recepisce ed approva la
proposta di delibera del commissario ad acta. Tutto questo accade in fretta e sotto il clima
ancora festivo "per non incappare in bocciature più gravi da parte del TAR".
«Esprimo la mia personale soddisfazione -
commenta il Sindaco Sergio De Luca - per la conferma del mantenimento
del Punto di Primo Intervento H24 all'interno del Presidio Territoriale
di Assistenza di Casoli, ma anche di Gissi, Pescina e Tagliacozzo e
a trasformazione attuata in PTA anche a Guardiagrele.» «Va sottolineata - continua il primo cittadino - in particolare
la retromarcia
del Commissario Straordinario Chiodi e della sua Vice Dott.ssa Baraldi,
costretti dalla imminente discussione al Tar del 12 gennaio 2011 a
cambiare, modificare e correggere con la delibera n. 81 (leggi
la delibera di Chiodi) le
loro precedenti delibere 44 e 45/2010 che prevedevano la
cancellazione dei PPI all'interno dei PTA. Le date del 29
Dicembre 2010
e del 4 Gennaio 2011 (leggi
la delibera di Zavattaro) estimoniano ampiamente che hanno dovuto approvare
le allegate delibere (d'urgenza prima del pronunciamento) per non
incappare in una ben più grave loro bocciatura da parte TAR
Abruzzo.
La delibera n. 81 del Commissario e del Sub Commissario è stata
approvata solo ed esclusivamente perchè ci sono stati i ricorsi
alla magistratura, altrimenti da parte loro non sarebbe mai stata
emanata.»
Il TAR L'Aquila ha fissato al 23 Marzo p.v. la discussione di
merito sulla chiusura dei reparti di Casoli e Guardiagrele.
Chiodi, nella delibera n. 81 puntualizza che la permanenza dei PPI
all'interno dei PTA è legata a monitoraggi di qualità e di esito mensili
che se non rispettati determineranno comunque la chiusura dei PPI.
«Probabilmente è una esigenza "amministrativa" -
commenta il Sindaco - per giustificarsi nei
confronti dei tavoli ministeriali della sanità (Fazio) e dell'economia
(Tremonti), in quanto già conoscevano la prevista chiusura dei PPI con
le delibere n. 44 e 45 di agosto 2010 (..rispetto a quei tavoli è
sicuramente molto imbarazzante cambiare opinione..).
Certo è che se veramente avranno il coraggio di richiuderli, non so cosa
potranno ancora pensare di loro gli abruzzesi.»
«Per me è stata una sconfitta della politica regionale in materia
sanitaria - conclude De Luca - perchè è dovuta intervenire la magistratura per far capire ai
politici che bisogna garantire il diritto alla salute anche agli
abruzzesi delle aree interne.
Se i rappresentanti del governo regionale non sono stati in grado di
ascoltare, come in questo caso, la forte richiesta avanzata per mesi dai
numerosi sindaci, amministratori e cittadini di tutto l'Abruzzo (Casoli,
Gissi, Tagliacozzo, Pescina, Guardiagrele, Popoli, Sulmona, etc.),
devono prendere atto della loro "inappropriatezza" e dimettersi.»
L'ordinanza del TAR del 13 Gennaio 2011 REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2010, proposto da:
Comune di Casoli, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Femminella, con
domicilio eletto presso Marco Avv. Racano in L'Aquila, via Persichetti
N. 10; Di Florio Andrea Antonino, Mario Foresi, Filippo Travaglini,
Domenico Pietropaolo, Massimo Tiberini, Piero D'Amico, Nicola Paolo
Rosato, Domenica Onofrillo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Femminella, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via
Salaria Antica Est;
contro
Asl 103 - Lanciano/Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria
Russo Valentini, Paola Cococcia, con domicilio eletto presso Paola
Cococcia in L'Aquila, via Solaria 35;
nei confronti di
Commissario Ad Acta-Gianni Chiodi, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila,
Complesso Monumentale S. Domenico; Regione Abruzzo in Persona del
Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza,
Camilla D'Alonzo, Carlo Massacesi, domiciliata per legge in L'Aquila,
via Leonardo Da Vinci; Comune di Atessa in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Totaro, con domicilio eletto
presso Angela Avv. Campitelli in L'Aquila, via dei Medici N. 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLE NOTE DEL 20-24-25 AGOSTO 2010 CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DELLA
ASL N. 2 HA COMUNICATO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI
RICOVERO PRESSO L'OSPEDALE “CONSALVI” DI CASOLI, CON TUTTI GLI ATTI
PRESUPPOSTI, IVI COMPRESE LE DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N. 44 E 45.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 103 - Lanciano/Vasto e
di Commissario Ad Acta-Gianni Chiodi e di Regione Abruzzo in Persona del
Presidente P.T. e di Comune di Atessa in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott.
Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto che - pur a prescindere dall’eccezione di inammissibilità della
reiterazione dell’istanza - lo stato di attuazione dei provvedimenti
impugnati, anche alla luce della deliberazione commissariale 81/2010,
non consente l’adozione di idonee misure cautelari;
P.Q.M.
Respinge l’istanza;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23
marzo 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio
2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore |
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messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
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Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
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