|
|
Di seguito gli Articoli, i Video e le Immagini pubblicati nella giornata richiesta.
Antenna Telecom Centro Storico, ribaltata la sentenza del TAR
Casoli - Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del
TAR, sulla questione antenna Telecom nel Centro Storico. La vicenda
inizia nel 2006, quando l’azienda di telecomunicazioni ha inoltrato la domanda
presso il Comune di Casoli per l’installazione della suddetta antenna. Nel corso
dei due anni si sono alternate richieste e dinieghi: da un lato la Telecom che
voleva comunque esercitare il suo diritto ad installare il dispositivo ove
volesse, e dall’altro la ferma opposizione dell’amministrazione.
Nel frattempo la cittadinanza si è espressa negativamente a riguardo, infatti
dopo essere stata tempestivamente informata dall’amministrazione, ha reagito con
una petizione popolare volta ad impedirne l’installazione.
Il Comune forte dell’appoggio della cittadinanza ha quindi invitato la Telecom a
desistere dal suo intento, sottolineando invece la necessità più urgente di
avere nel territorio casolano un servizio di ADSL, piuttosto che una nuova
antenna.
L’amministrazione, inoltre, ha fatto ricorso a tutti gli strumenti a sua
disposizione per provare la fondatezza delle ragioni del suo diniego.
La motivazione ufficiale è quella dell’impatto architettonico, ma non si
è trascurato l’aspetto sicuramente altrettanto importante: salvaguardare la
salute dei cittadini. A questo proposito è stato incaricata una ditta di
servizi per svolgere rilievi ambientali, per indagare sul livello d’inquinamento
elettromagnetico presente nel territorio. Sulla base dei risultati in primis e
in relazione alla legge regionale del 13.12.2004 n. 45 in secondo, è stato
predisposto il regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia
mobile, approvato con delibera consiliare del 31.10.2007.
Nonostante i continui sforzi dell’amministrazione il TAR con l’ordinanza del
10.01.2008 ha accolto il ricorso presentato dalla Telecom, autorizzandola ad
eseguire i lavori.
A questo punto l’amministrazione si è trovata davanti due possibilità: o
rassegnarsi alla decisione del TAR, o ricorrere al Consiglio di Stato,
rischiando, in caso di sconfitta, di dover risarcire la Telecom per il periodo
intercorrente tra la presentazione della richiesta, quella del 2006 al Comune di
Casoli, e l’installazione effettiva dell’antenna.
Coraggiosamente si è optato per la seconda possibilità, conferendo il mandato di
rappresentare il Comune di Casoli al Consiglio di Stato all’Avv. Marcello
Russo.
Così la sentenza del 08.04.08 sancisce definitivamente la volontà
dell’amministrazione e dei cittadini di negare il consenso alla Telecom ad
installare l’antenna.
Il lavoro d’équipe dell’amministrazione coordinato dall’assessore delegato
Ing. A. Di Florio, del responsabile dell’ufficio urbanistica Arch.
Marcello Di Toro, il contributo dei cittadini, hanno concorso al buon
esito della vicenda.
Sin dall’inizio il Comune ha avuto come scopo il benessere dei cittadini che non
era quello di avere una ricezione più efficiente che oltretutto possiede già,
bensì un ambiente salutare e non deturpato nel suo cuore, cioè nel centro
storico.
Comunicato Stampa Ass. Ing. Andrea Di Florio
|
|
|
|
casoli.org è un sito pubblicato sotto
Licenza Creative Commons |
Dove non specificato diversamente, è possibile riprodurre il
materiale: non alterandolo, citando sempre la fonte e
non
traendone vantaggi economici. |
|
Riferimento
legislativo sulla privacy |
Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
|
Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale). |
|
| Torna in alto | |
|
|
Content Management System powered by
dBlog ® Open Source . Modifiche e WebDesign by
casoli.org
|
Sito aggiornato ad intervalli
irregolari in base alla disponibilita' e alla reperibilita' dei materiali,
non iscritto al registro stampa ai sensi della Legge
n.
62/2001 (Art.1 comma2)»
|
|
|
|
Utenti online sul sito: 779 .
|
|
23/09/2025 ore 07:21:17
reso in 25 ms
|
|
.
|