Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale). |