Inserito da Redazione il 16/04/2014 alle ore 10:24:13 - sez. VideoCronaca - visite: 2894
Si è riunito a Casoli il Comitato Provinciale per la Sicurezza
Il 14 Aprile 2014 alle ore 12.00 nella Sala Consiliare di Casoli, la Prefettura ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Si è riunito a Casoli il Comitato Provinciale per la Sicurezza
Alla riunione hanno partecipato le forze dell’ordine e i sindaci di Altino, Archi, Bomba, Casoli, Civitaluparella, Civitella, Colledimacine, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Palena, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Taranta Peligna, Torricella Peligna, Villa Santa Maria. "Soddisfatti gli amministratori comunali perché dopo mesi di lavoro finalmente è arrivata l’approvazione del regolamento per il sistema di videosorveglianza da installare nei loro territori." dice Matteo Del Nobile nel seguente articolo del 13 Aprile.
"La convocazione è stata fatta dal Prefetto - ha detto il Sindaco Sergio De Luca
rispondendo a casoli.org dopo la critica fatta per la mancata comunicazione in
anticipo dell'evento - l'incontro non era aperto al pubblico, il Comitato è un organismo istituzionale, che non vuole pubblicità per
espressa richiesta delle forze dell'ordine che lo compongono. Nessun organo d'informazione ha comunicato preventivamente l'incontro.
Si è provveduto solo a dare informazione relativamente al progetto e al vademecum,
al fine di far conoscere ai cittadini le relative notizie e far sapere che
il Prefetto per la prima volta ha voluto testimoniare la sua vicinanza al
territorio. In seguito all'incontro - continua il Sindaco - provvederemo invece a divulgare il vademecum per essere tutti più attenti alla prevenzione dei furti".
Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II Diritti relativi al ritratto. Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
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a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta.
Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale).
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