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Inserito da Redazione il 31/12/2019 alle ore 09:15:54 - sez. Avvisi - visite: 4702 

VIETATI I BOTTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASOLI DAL 30/12/2019 AL 06/01/2020
Con Ordinanza Sindacale del 30 Dicembre 2019, vengono vietati l'uso di petardi, botti e simili su tutto il territorio comunale dal giorno 30 Dicembre 2019 al giorno 6 Gennaio 2020
VIETATI I BOTTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASOLI DAL 30/12/2019 AL 06/01/2020 Convocazione Consiglio Comunale del 19 Aprile 2018

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DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA:

IL SINDACO

PREMESSO che:
nel corso delle festività natalizie e di fine anno si è consolidata nel tempo  l’abitudine di utilizzare artifici pirotecnici di ogni categoria;
- tale condotta generalizzata, ed in particolare l’esplosione dei cosiddetti “botti”, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi delle persone e delle cose, compromettendo le normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, il verificarsi di eventi anche tragici in danno delle
persone anziane e dei minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale
tutela;
- tale usanza minaccia anche l’incolumità psico-fisica degli animali, verso i quali il Comune ha obblighi di sorveglianza e protezione, determinati da leggi nazionali e locali;
- il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone determinato dall’abuso di tali forme di festeggiamento è un reato previsto e punito dal vigente Codice Penale (art. 659);

CONSIDERATO che:
- la cronaca degli ultimi anni ha evidenziato come molti incidenti determinati dall’utilizzo spesso improprio o imprudente di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano legati anche all’immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio derivante dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi, per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;
- tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, essendo in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti il rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose; alcuni articoli pirotecnici rappresentano una fonte molto importante
- d'inquinamento acustico e determinano il raggiungimento dei valori di picco elevati;

PRESO ATTO di quanto espressamente disposto dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 557/PAS/U/016643/XV.H.8 del 4 dicembre 2019 in relazione alla vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di artifici pirotecnici in vista delle festività di fine anno;

RILEVATO che:
- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul
territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e
arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con nota prot. n. 354/SIPRICS/AR/mcc-18 del 12 dicembre 2018 esorta i Sindaci ad adottare divieti o limitazioni all’impiego di artifizi da divertimento, anche per scoraggiare possibili orientamenti verso il mercato illegale;

POSTO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale consuetudine può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

VISTI:
- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
- in particolare, il suddetto art. 57 che prevede: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;

FERMO RESTANDO quanto stabilito nell’art. 41, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 giugno 2010;

ATTESO inoltre che le indicazioni contenute nell’allegato I comma 5 lettera b) punto i) e lettera c) punto i) del citato D. Lgs. 123/2015, indicano in mt. 8 la distanza minima di sicurezza fissata per i dispositivi pirotecnici della Ctg. F2 ed in mt. 15 quella degli articoli di Ctg. F3, con conseguente intrinseca pericolosità per l’eventuale uso improprio in ambienti chiusi quali quelli che solitamente caratterizzano al loro interno le civili abitazioni, nelle quali oltretutto è frequente la presenza di minori e/o anziani;
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 in materia di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO l’art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATA la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

O R D I N A

dal giorno 30.12.2019 al giorno 06.01.2020 ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico o su luoghi appartenenti a terzi non consenzienti. E’ Fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi.

R A C C O M A N D A
A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, balconi, finestre, lastrici a) solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di controllarne l’uso per evitare l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili vietati con il presente provvedimento e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità su strade pubbliche o ad uso pubblico;
b) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro ed affinchè i minori non raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali di affezione di attivarsi per adottare tutte le precauzioni per limitare il disagio agli stessi determinato da eventuali scoppi incontrollati.

A V V E R T E che:
salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.
Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Chieti, alla Questura di Chieti, al Comando Stazione Carabinieri di Casoli e al Comando della Polizia Locale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO

Scarica l'ordinanza in formato Pdf dal sito del Comune:
http://www.halleyweb.com/c069017/mc/mc_gridev_dettaglio.php?x=2867&id_pubbl=15971&interno=1#

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Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.


Nota (ndr): per quanto attiene il ritratto di minori, la pubblicazione nei termini e modi indicati nel precedente Art. 97, è vietata solo per i minori coinvolti in vicende giudiziarie (art.13 D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03 n.196, che estende il divieto anche ai casi di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale).

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