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Inserito da Redazione il 08/03/2020 alle ore 12:09:31 - sez. Comune - visite: 4153
CORONAVIRUS, L'AVVISO DEL SINDACO DI CASOLI
La comunicazione per contrastare la diffusione del virus, è rivolto a tuti i Cittadini, alle Associazioni, agli Esercizi Commerciali, Ristoranti, Bar, Enoteche ecc..
CORONAVIRUS, L'AVVISO DEL SINDACO DI CASOLI
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DI SEGUITO IL TESTO DELL'AVVISO:
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DPCM del 04.03.2020 “Misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del virus COVID-19”
Con la presente si intende dare la massima
informazione e diffusione (come previsto Art.2 -Misure di
informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale del
DPCM 04.03.2020 lettera d) i sindaci e le associazioni
di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1
anche presso gli esercizi commerciali) delle Misure per
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del virus COVID-19” in base al DPCM del 04.03.2020.
A tal riguardo sono tutti invitati al rispetto delle
prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate confidando
nello spirito e nel senso civico di ognuno di noi:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli
eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono
sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli
eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti
eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli
atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a
mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le
attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno
di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire
il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera
d);
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti
di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m)
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai
soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura,
che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione;
n) la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto
di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti
in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro.
Misure di informazione e
prevenzione sull’intero territorio nazionale:
a)
il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via
respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione
degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è
fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con
stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1,
lettera d);
c) nei servizi educativi per l’infanzia di
cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle
restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e
transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all’allegato 1;
h) le aziende di
trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a
partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o
sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di
medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto
ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti
fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria
(starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere
in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno
un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e
bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi
bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non
prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con
disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la
mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste
persone malate.
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messo in commercio, quando l'esposizione o messa
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Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
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