| Legge 633 del 22 aprile 
								1941 e successive modifiche ed integrazioniProtezione del diritto d'autore e di altri 
								diritti connessi al suo esercizio
								SEZIONE II
 Diritti relativi al ritratto.
 Art. 97
 Non occorre il consenso della persona ritrattata 
								quando la riproduzione dell'immagine è 
								giustificata dalla notorietà o dall'ufficio 
								pubblico coperto da necessità di giustizia o di 
								polizia, da scopi scientifici, didattici o 
								culturali, o quando la riproduzione è collegata 
								a fatti, avvenimenti, cerimonie 
								di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
 Il ritratto non può tuttavia essere esposto o 
								messo in commercio, quando l'esposizione o messa 
								in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla 
								reputazione od anche al decoro della persona 
								ritratta.
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								Nota (ndr): per quanto 
								attiene il ritratto di minori, la 
								pubblicazione nei termini e modi indicati nel 
								precedente Art. 97, è vietata solo per i minori 
								coinvolti in vicende giudiziarie (art.13 
								D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03 
								n.196, che estende il divieto anche ai casi 
								di coinvolgimento a qualunque titolo del minore 
								in procedimenti giudiziari in materie 
								diverse da quella penale).  |