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Di seguito gli Articoli, i Video e le Immagini pubblicati nella giornata richiesta.
POPOLAZIONE RESIDENTE A CASOLI ALLA FINE DEL 2018
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DAL 25 MAGGIO ENTRA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA PER LA SOSTA E IL
TRAFFICO VEICOLARE NEL CENTRO URBANO
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DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA N. 16 DEL 23 MAGGIO
2019
IL SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza n. 7 del
08.02.2019: “Nuova disciplina temporanea viabilità e sosta nel Centro
Urbano di Casoli” con la quale questa Amministrazione ha voluto
sperimentare per mesi tre, ossia dal 25.02.2019 al 25.05.2019 una nuova
disciplina della sosta veicolare su p.za Umberto I, c.so Umberto I e c.so
Vittorio Emanuele; TENUTO CONTO dei risultati soddisfacenti
ottenuti con la predetta sperimentazione; RITENUTO di poter
continuare nella disciplina della sosta di cui all’Ordinanza innanzi citata,
integrandola con delle variazioni che possano migliorare la situazione anche in
c.so Vittorio Emanuele e in vico Montaniera; DATO ATTO che
nei mesi estivi, soprattutto nelle serate dei sabato e delle domeniche nella
zona di S. Reparata si verifica un’affluenza elevata di bambini
accompagnati dai genitori dovuta alla presenza della p.zza di fronte alla
Chiesa; RISCONTRATO che tale affluenza genera dei pericoli sia per i bambini
stessi sia per i veicoli che circolano in zona; RITENUTO opportuno procedere
alla chiusura al traffico veicolare della zona antistante la Chiesa di
S. Reparata e più precisamente dall’incrocio di c.so Umberto I con via
Montaniera all’incrocio di c.so Umberto I con l’accorciatoia che conduce alla
piscina comunale sita di fronte al civico n. 161 di c.so Umberto I; VISTO il
D.Lgs. n. 267/00,
O R D I N A 1. Vico
Montaniera: Sosta a tempo per minuti 60 (sessanta) da ingresso garages civico n.
45/B a fronte civico n. 44; 2. Vico Montaniera: Rimozione
della sosta a tempo, pertanto parcheggio libero, nel piano terra del parcheggio
multipiano. Quanto sopra sarà disciplinato con apposita segnaletica
verticale.
O R D I N A I N O L T R E
A partire dal 15 giugno 2019 fino al 15 Settembre 2019, dalle ore 17.00
alle ore 23.00, è vietato il transito a qualsiasi genere di veicolo durante i
giorni di Sabato e Domenica lungo c.so Umberto I dall’incrocio con via
Montaniera fino all’incrocio di c.so Umberto I con l’accorciatoia che conduce
alla piscina comunale sita di fronte al civico n. 161 di c.so Umberto I.
L’intera area sarà video sorvegliata da idoneo sistema regolarmente autorizzato
dalla Prefettura. Quanto sopra sarà disciplinato da idonei preavvisi e con
apposita segnaletica verticale.
A norma dell’articolo 3, comma 4 della
Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; In
relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992; La Polizia Locale e le altre
Forze dell'Ordine, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza vale esclusivamente per i giorni in essa indicati.
Link alla precedente ordinanza:
http://win.casoli.info/casoli/notizie/articolo.asp?articolo=2768
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pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
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Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale). |
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