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Inserito da Redazione il 06/05/2009 alle ore 15:03:33 - sez. DiversAbili - visite: 4060 

Ora Severino potrà votare da casa!
Approvata la legge per garantire il diritto di voto ai disabili intrasportabili
Nuova pagina 1

Grande vittoria per chi, come i Radicali, ha lottato per ottenere questa legge. Grande vittoria anche per Severino, che a Dicembre ha scritto ed inviato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, un filmato girato dai Radicali, che mette in evidenza tutte le difficoltà che un disabile grave come lui è costretto ad affrontare per recarsi al seggio elettorale, ottenendo dallo stesso Presidente una risposta.
Oggi, con il voto del Senato, si è coronata la lotta radicale per garantire il diritto di voto ai disabili intrasportabili (Leggi la cronistoria delle iniziative nonviolente portata avanti da militanti e dirigienti e parlamentari dell'associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani

Riportiamo una agenzia lette da radio radicale:

L'aula del Senato ha approvato all'unanimità' il disegno di legge sull'ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità'. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, e' quindi legge e permetterà anche ai disabili intrasportabili di votare alle prossime elezioni.-Il ddl, di cui e' stata promotrice la deputata radicale Rita Bernardini, modifica la legge del 27 gennaio 2006 che garantiva il diritto di voto a casa agli elettori affetti da gravi infermità' che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ora il voto a domicilio viene esteso anche a chi, pur non dipendendo in maniera continuativa da un macchinario, e' affetto da gravissime infermità' tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile. L'aula ha approvato anche un ordine del giorno, accolto dal governo e proposto dal relatore del ddl Carlo Vizzini (Pdl), che impegna l'esecutivo "ad adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l'esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, già' a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del corrente anno" e ad "assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge per le successive elezioni".
-Soddisfazione per il sì' unanime al ddl e' stata espressa dal presidente di turno dell'assemblea, Vannino Chiti (Pd), che ha sottolineato "l'importanza di una legge che garantisce a tutti un diritto politico, il diritto di voto". Chiti ha invitato anche i mezzi di comunicazione, "in particolare la tv", a dare "ampia comunicazione di questa legge".

Testo della legge:
 
Art. 1.
    1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
        a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
        b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
        c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
        d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;
        e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
    «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
        f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
    «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.
    1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:
        «Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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