Ora Severino potrà votare da casa!
Approvata la legge per garantire il diritto di voto ai disabili intrasportabili
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Grande vittoria per chi, come i Radicali, ha lottato per
ottenere questa legge. Grande vittoria anche per Severino, che a Dicembre ha
scritto ed inviato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, un
filmato girato dai Radicali, che mette in evidenza tutte le difficoltà che
un disabile grave come lui è costretto ad affrontare per recarsi al seggio
elettorale, ottenendo dallo stesso Presidente una
risposta.
Oggi, con il voto del Senato, si è coronata la lotta radicale per garantire il
diritto di voto ai disabili intrasportabili (Leggi
la cronistoria delle iniziative nonviolente portata avanti da militanti e
dirigienti e parlamentari dell'associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani)
Riportiamo una agenzia lette da radio radicale:
L'aula del Senato ha approvato all'unanimità' il disegno di
legge sull'ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità'. Il
provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla
Camera, e' quindi legge e permetterà anche ai disabili intrasportabili di votare
alle prossime elezioni.-Il ddl, di cui e' stata promotrice la deputata
radicale Rita Bernardini, modifica la legge del 27 gennaio 2006 che garantiva il
diritto di voto a casa agli elettori affetti da gravi infermità' che si trovano
in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali. Ora il voto a domicilio viene esteso anche a chi, pur non
dipendendo in maniera continuativa da un macchinario, e' affetto da gravissime
infermità' tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti
impossibile. L'aula ha approvato anche un ordine del giorno, accolto dal governo
e proposto dal relatore del ddl Carlo Vizzini (Pdl), che impegna l'esecutivo "ad
adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di
informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via
sperimentale, l'esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, già' a
partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del
corrente anno" e ad "assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge
per le successive elezioni".
-Soddisfazione per il sì' unanime al ddl e' stata espressa dal presidente di
turno dell'assemblea, Vannino Chiti (Pd), che ha sottolineato "l'importanza di
una legge che garantisce a tutti un diritto politico, il diritto di voto". Chiti
ha invitato anche i mezzi di comunicazione, "in particolare la tv", a dare
"ampia comunicazione di questa legge".
Testo della legge:
Art. 1.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei
servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle
predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo
compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della
votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere
il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione
dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai
competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero
delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario
medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle
condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la
sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni
certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le
seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta
dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto
di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio
speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze
delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l’allontanamento dall’abitazione».
Art. 2.
1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal
seguente:
«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui
circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso
i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli
scrutatori è aumentato a quattro».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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