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Di seguito gli Articoli, i Video e le Immagini pubblicati nella giornata richiesta.
CORONAVIRUS, L'AVVISO DEL SINDACO DI CASOLI DOPO IL DECRETO CHE HA
ALLARGATO LE ZONE ROSSE A TUTTA LA NAZIONE
MODELLO UFFICIALE E AGGIORNATO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DA FIRMARE IN CASO
DI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE
AVVISO DEL SINDACO MASSIMO TIBERINI SUI RIENTRI DALLE ZONE ROSSE AVVENUTI
ANCHE PRIMA DELL'8 MARZO
"La mia - dice il Sindaco Tiberini
- è una esortazione ad avere questi comportamenti responsabili. Quindi un
dovere e al tempo stesso un diritto per ogni cittadino di rientro a Casoli dalle
zone cosiddette rosse"
DI SEGUITO IL TESTO DELL'AVVISO DEL 9
MARZO 2020:
Chi ha fatto ingresso in
Abruzzo prima dell'8 Marzo 2020, proveniente dalla regione Lombardia e dalle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia
HA IL DOVERE/Diritto
di
comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va
resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente ai seguenti recapiti:
ASL Numeri da chiamare
ASL n. 1 L’Aquila 118 ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146 ASL n. 3
Pescara 118 - 333 616 26 872 ASL n. 4 Teramo 800 090 147
HA
INOLTRE IL DOVERE/Diritto
di osservare la permanenza domiciliare
con isolamento fiduciario, mantenendo l'isolamento per 14 giorni di osservare
il divieto di spostamenti e viaggi di rimanere raggiungibili per ogni
attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire
immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di
sanità pubblica territorialmente competente.
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Riferimento
legislativo sulla privacy |
Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
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Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale). |
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