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Di seguito gli Articoli, i Video e le Immagini pubblicati nella giornata richiesta.

Articoli del 08/03/2020


Inserito da Redazione alle ore 12:09:31  Comune - visite: 4157 
CORONAVIRUS, L'AVVISO DEL SINDACO DI CASOLI

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DI SEGUITO IL TESTO DELL'AVVISO:

OGGETTO: COMUNICAZIONE DPCM del 04.03.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus COVID-19


Con la presente si intende dare la massima informazione e diffusione (come previsto Art.2 -Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale del DPCM 04.03.2020 lettera d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali) delle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus COVID-19” in base al DPCM del 04.03.2020.

A tal riguardo sono tutti invitati al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate confidando nello spirito e nel senso civico di ognuno di noi:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 
Inserito da Redazione alle ore 10:08:36  Cronaca - visite: 3077 
FRANA ROCCIOSA A PIZZOFERRATO, IL SINDACO CHIEDE LA MESSA IN SICUREZZA

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"Gravissima e grandissima frana rocciosa nel territorio del Comune di Pizzoferrato, in Provincia di Chieti. -
dice preoccupato il sindaco Palmerino Fagnilli - Parte dell’intera montagna “Monte La Rocca”, antico sito del paese, è stata interessata da uno sgancio di massi ciclopici sovrastanti la Strada Provinciale 164, al Km 13,250, che da Pizzoferrato conduce al Comune di Gamberale."

Il Comune di Pizzoferrato, con il Sindaco, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e il geologo, i Carabinieri Forestali di Pizzoferrato, la Provincia di Chieti, con l’Ufficio Viabilità e i Vigili del Fuoco di Casoli, sono subito intervenuti, su segnalazione del Comando Carabinieri Forestali di Pizzoferrato, recandosi sul posto per le necessarie operazioni di verifica e messa in sicurezza. Dopo gli opportuni controlli di ispezione sono stati interessati da parte del Comune di Pizzoferrato, il Prefetto della Provincia di Chieti, la Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, il Servizio Genio Civile Regione Abruzzo Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, e il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di Chieti.


Dal sopralluogo si è riscontrato un processo di crollo di blocchi ciclopici di natura calcarea distaccatisi dall’affioramento dell’ammasso montuoso, distinto dalle pareti sub verticali della montagna. Alcuni blocchi, “distaccatisi in tempi diversi, sono precipitati immediatamente a valle della roccia madre, stabilendo un equilibrio statico sul versante caratterizzato da una morfologia planare e di inclinazione dell’ordine di 6-18 gradi”. Inoltre sul fronte interessato dal crollo e distacco dei massi ciclopici, sono presenti blocchi di dimensioni inferiori disposti in precarie condizioni di equilibrio. Il “Monte della Rocca” è un classico affioramento calcareo che che caratterizzano e danno nome all’intero territorio dei “Monti Pizzi”, che ne fanno le dolomiti del meridione. Proprio per queste caratteristiche i monti pizzi e quindi i pizzi sono meta si sosta e posa dei uccelli migratori della Europa del Nord al continente africano.

Il Monte della Rocca è uno dei tre siti, risalenti ad epoca sannita, che diedero origine all’attuale paese Pizzoferrato. Il sito è collocato proprio sulla cima della montagna, come l’epoca storica voleva. Esso e sito di interesse storico e archeologico e meta turistica del “Percorso della Tenacia e della Fatica del Museo sulla Trasformazione del Paesaggio”.
L’affioramento dell’ammasso roccioso e dei massi ciclopici distano dalla sottostante S.P. 164 Pizzoferrato-Gamberale circa 80-90 metri, pertanto, i tecnici intervenuti hanno segnalato che sarebbe necessario eseguire tempestivi interventi di messa in sicurezza del sito per la pubblica e privata incolumità, previo studio, chiaramente, del processo gravitativo.
 

 

Immagini del 08/03/2020


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Nota (ndr): per quanto attiene il ritratto di minori, la pubblicazione nei termini e modi indicati nel precedente Art. 97, è vietata solo per i minori coinvolti in vicende giudiziarie (art.13 D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03 n.196, che estende il divieto anche ai casi di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale).

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