|
|
Di seguito gli Articoli, i Video e le Immagini pubblicati nella giornata richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO MERCATO ALIMENTARE DELLA FASE 2
Per motivi organizzativi il mercato settimanale durante la
Fase 2 riprende SOLO PER I PRODOTTI ALIMENTARI.
Divieto transito veicoli in Corso Umberto I
dal Cinema Teatro Comunale all'asilo delle suore.
DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA:
CASOLI, ORDINANZA N. 13 DEL 06-05-20 - VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI NEI GIORNI 08 E 15 MAGGIO 2020
Nei giorni 08 e 15
Maggio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, lungo il solo tratto
di C.so Umberto I che va dall’ingresso dell’ex Cinema comunale all’intersezione
con via Montaniera, secondo le indicazioni fornite in loco dagli agenti di P.M.,
dall’Ufficio Tecnico comunale e dai volontari
della Protezione Civile, finalizzate a prevenire ogni pericolo di assembramento
ed il rispetto della distanza di sicurezza, È CONSENTITA la vendita
ESCLUSIVAMENTE di generi alimentari,
1) compresi prodotti di gastronomia
con vendita da asporto (porchette, pesce fritto), etc; 2) per quanto inerisce
le attività di commercio su aree pubbliche è consentita la partecipazione
UNICAMENTE ai titolari di posteggio fisso al mercato settimanale da qualsiasi
comune provenienti; 3) per quanto inerisce la vendita di prodotti di
produzione propria da parte di produttori agricoli (coltivatori diretti e
imprenditori agricoli) è consentita UNICAMENTE la partecipazione ai residenti
nel Comune di Casoli che abbiano regolare autorizzazione alla vendita o abbiano
effettuato SCIA al SUAP; 4) dopo l’intersezione di c.so Umberto i con via
Montaniera nessun Operatore potrà aprire il proprio banco e sarà vietata ogni
forma di vendita; 5) l’entrata all’area di vendita sarà posta all’altezza
dell’ex Cinema comunale e l’uscita dopo l’ultimo banco presente; 6) l’area
del perimetro esterno dell’area di vendita sarà delimitata con transenne, nastro
bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di
accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa; 7) l’accesso all’area
di mercato e l’uscita dalla stessa saranno rigorosamente separati, al fine di
limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento
sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale; 8) chiunque
dovesse accedere in c.so Umberto I da Vico I e Vico II del Corso, dovrà
obbligatoriamente seguire le indicazioni di percorso posizionate sul posto o
indicate dal personale addetto; 9) i banchi non potranno avere una dimensione
superiore a mt 6 lineari x mt 4 di profondità; 10) tra le attrezzature di
vendita dei singoli operatori di mercato dovrà esserci una distanza minima di
due metri e mezzo; 11) per ogni postazione di vendita sarà ammessa la
presenza di non più di 2 operatori; 12) davanti ad ogni banco di vendita non
potranno sostare più di n. 2 acquirenti; 13) è fatto obbligo di transitare
nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti,
con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca; sia all’interno dell’area
di mercato sia all’esterno per i 14) clienti in attesa di accesso all’area, sarà
obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di
assembramenti; 15) qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa
di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno
dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente
il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette; 16) in
caso del perdurare delle condizioni di sicurezza e di perduranti criticità,
ovvero in presenza di condizioni metereologiche avverse, il mercato verrà
chiuso.
La violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi
dell’Art. 7/bis, comma 1/bis del T.U.E.L. con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
|
|
|
|
casoli.org è un sito pubblicato sotto
Licenza Creative Commons |
Dove non specificato diversamente, è possibile riprodurre il
materiale: non alterandolo, citando sempre la fonte e
non
traendone vantaggi economici. |
|
Riferimento
legislativo sulla privacy |
Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta. |
|
Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale). |
|
| Torna in alto | |
|
|
Content Management System powered by
dBlog ® Open Source . Modifiche e WebDesign by
casoli.org
|
Sito aggiornato ad intervalli
irregolari in base alla disponibilita' e alla reperibilita' dei materiali,
non iscritto al registro stampa ai sensi della Legge
n.
62/2001 (Art.1 comma2)»
|
|
|
|
Utenti online sul sito: 298 .
|
|
28/11/2024 ore 01:49:39
reso in 16 ms
|
|
.
|