Legge 633 del 22 aprile
1941 e successive modifiche ed integrazioni Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
SEZIONE II Diritti relativi al ritratto. Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritratta.
Nota (ndr): per quanto
attiene il ritratto di minori, la
pubblicazione nei termini e modi indicati nel
precedente Art. 97, è vietata solo per i minori
coinvolti in vicende giudiziarie (art.13
D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03
n.196, che estende il divieto anche ai casi
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale).
Content Management System powered by
dBlog ® Open Source . Modifiche e WebDesign by
casoli.org
Sito aggiornato ad intervalli
irregolari in base alla disponibilita' e alla reperibilita' dei materiali,
non iscritto al registro stampa ai sensi della Legge
n.
62/2001 (Art.1 comma2)»